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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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L’art. 128, secondo comma, del T.U. impiegati civili (d.P.R. n. 3/1957) vietava definitivamente di concorrere ad altro impiego pubblico a chi fosse stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego con documenti falsi. La Corte dichiara l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede una valutazione di proporzionalità tra gravità della condotta e divieto di accesso ai concorsi.

Di cosa si tratta

Una docente era stata dichiarata decaduta da un contratto annuale di insegnamento perché aveva dichiarato di essere invalida civile senza averne i requisiti minimi. L’art. 128, comma 2, del T.U. impiegati civili le impediva definitivamente di concorrere ad altro impiego pubblico, senza che l’amministrazione potesse valutare la gravità relativa del fatto.

La questione di legittimità costituzionale

Norma censurata: art. 128, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui esclude in modo assoluto e definitivo dai futuri concorsi pubblici chi sia stato dichiarato decaduto ex art. 127, comma 1, lett. d). Parametri: artt. 3, 4, 35, 51 e 97 della Costituzione. Rimettente: TAR Puglia, sezione staccata di Lecce.

La decisione della Corte

Illegittimità costituzionale dell’art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3/1957, nella parte in cui non prevede l’obbligo dell’amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza al fine di ponderare la proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego. La sanzione accessoria del divieto assoluto e perpetuo è sproporzionata rispetto a condotte di diversa gravità.

Il principio

Una sanzione accessoria di carattere definitivo e assoluto, che impedisce per sempre l’accesso al pubblico impiego a prescindere dalla gravità concreta della condotta, viola il principio di proporzionalità desumibile dall’art. 3 Cost. e comprime irragionevolmente il diritto al lavoro e il diritto di accesso agli uffici pubblici.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 127, comma 1, lett. d) del T.U. n. 3/1957?

Prevede la decadenza dell’impiegato quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. È la norma presupposta all’art. 128, secondo comma.

Perché la sanzione è stata ritenuta sproporzionata?

Perché l’art. 127, lett. d) comprende condotte molto diverse per gravità (dalla frode deliberata all’errore su un dato formale), ma la conseguenza del divieto assoluto di accesso ai concorsi era identica per tutte. La Corte ha imposto che l’amministrazione valuti il caso concreto prima di applicare tale divieto.

Cosa può fare ora l’impiegato dichiarato decaduto?

L’amministrazione deve valutare la proporzionalità tra la gravità del comportamento e il divieto di partecipare ai futuri concorsi. Il divieto non è più automatico e assoluto: può essere applicato solo se proporzionato alla gravità dei fatti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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