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L’art. 128, secondo comma, del T.U. impiegati civili (d.P.R. n. 3/1957) vietava definitivamente di concorrere ad altro impiego pubblico a chi fosse stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego con documenti falsi. La Corte dichiara l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede una valutazione di proporzionalità tra gravità della condotta e divieto di accesso ai concorsi.
Di cosa si tratta
Una docente era stata dichiarata decaduta da un contratto annuale di insegnamento perché aveva dichiarato di essere invalida civile senza averne i requisiti minimi. L’art. 128, comma 2, del T.U. impiegati civili le impediva definitivamente di concorrere ad altro impiego pubblico, senza che l’amministrazione potesse valutare la gravità relativa del fatto.
La questione di legittimità costituzionale
Norma censurata: art. 128, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui esclude in modo assoluto e definitivo dai futuri concorsi pubblici chi sia stato dichiarato decaduto ex art. 127, comma 1, lett. d). Parametri: artt. 3, 4, 35, 51 e 97 della Costituzione. Rimettente: TAR Puglia, sezione staccata di Lecce.
La decisione della Corte
Illegittimità costituzionale dell’art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3/1957, nella parte in cui non prevede l’obbligo dell’amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza al fine di ponderare la proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego. La sanzione accessoria del divieto assoluto e perpetuo è sproporzionata rispetto a condotte di diversa gravità.
Il principio
Una sanzione accessoria di carattere definitivo e assoluto, che impedisce per sempre l’accesso al pubblico impiego a prescindere dalla gravità concreta della condotta, viola il principio di proporzionalità desumibile dall’art. 3 Cost. e comprime irragionevolmente il diritto al lavoro e il diritto di accesso agli uffici pubblici.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 127, comma 1, lett. d) del T.U. n. 3/1957?
Prevede la decadenza dell’impiegato quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. È la norma presupposta all’art. 128, secondo comma.
Perché la sanzione è stata ritenuta sproporzionata?
Perché l’art. 127, lett. d) comprende condotte molto diverse per gravità (dalla frode deliberata all’errore su un dato formale), ma la conseguenza del divieto assoluto di accesso ai concorsi era identica per tutte. La Corte ha imposto che l’amministrazione valuti il caso concreto prima di applicare tale divieto.
Cosa può fare ora l’impiegato dichiarato decaduto?
L’amministrazione deve valutare la proporzionalità tra la gravità del comportamento e il divieto di partecipare ai futuri concorsi. Il divieto non è più automatico e assoluto: può essere applicato solo se proporzionato alla gravità dei fatti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità
- Art. 51 della Costituzione — diritto di accedere agli uffici pubblici
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
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