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La Corte costituzionale ha stabilito che, una volta entrata in vigore la legge regionale che modifica i confini comunali, il giudice amministrativo non può annullare gli atti del procedimento referendario che ne sono il presupposto. Per l’effetto ha annullato la sentenza del Consiglio di Stato.
Di cosa si tratta
La vicenda riguarda il distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e la sua incorporazione nel Comune di Mondolfo, disposto con legge della Regione Marche n. 15 del 2014. Il Consiglio di Stato era intervenuto annullando atti del procedimento referendario presupposto della legge, generando un conflitto sul confine tra giurisdizione amministrativa e competenza della Corte.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate, in via incidentale, le questioni sulla legge reg. Marche n. 15 del 2014 (in riferimento agli artt. 3, 113 e 133, secondo comma, Cost.) sollevate dal Consiglio di Stato, sezione quinta; era inoltre proposto dalla Regione Marche un conflitto di attribuzione tra enti relativo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3678 del 2016.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato e, accogliendo il conflitto di attribuzione, ha dichiarato che non spettava allo Stato annullare gli atti del procedimento referendario, annullando per l’effetto la sentenza non definitiva del Consiglio di Stato n. 3678 del 2016.
Il principio
Dopo l’entrata in vigore della legge regionale di variazione circoscrizionale, gli atti del procedimento referendario diventano parte dell’iter di formazione della legge: il giudice amministrativo non può annullarli, ma deve, se ravvisa un vizio procedimentale, sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte. Un controllo giurisdizionale sul procedimento legislativo si tradurrebbe in un limite indebito alla potestà legislativa regionale.
Domande e risposte
Il giudice amministrativo può annullare gli atti di un referendum su cui si fonda una legge regionale già in vigore?
No. Una volta che la legge regionale è entrata in vigore, quegli atti fanno parte del procedimento legislativo e non possono essere annullati dal giudice amministrativo.
Cosa deve fare allora il giudice se ravvisa un vizio?
Può sollevare questione di legittimità costituzionale della legge davanti alla Corte costituzionale per vizio procedimentale, ai sensi dell’art. 133, secondo comma, Cost.
Cosa ha deciso in concreto la Corte sul conflitto?
Ha dichiarato che non spettava al Consiglio di Stato annullare quegli atti e ha annullato per l’effetto la sentenza n. 3678 del 2016.
Norme collegate
- Art. 133 della Costituzione — procedimento di variazione delle circoscrizioni comunali con referendum delle popolazioni interessate
- Art. 134 della Costituzione — riparto tra il sindacato sul procedimento legislativo riservato alla Corte e la giurisdizione amministrativa
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.