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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 6 del decreto-legge n. 201 del 2011 (decreto «Salva Italia»), sollevate dalla Corte dei conti in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, conteneva misure di consolidamento dei conti pubblici. La Corte dei conti, in funzione di giudice unico delle pensioni, dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 6 sotto il profilo della ragionevolezza e dell’uguaglianza.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, giudice unico delle pensioni, ha impugnato l’art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito dalla legge n. 214 del 2011, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina censurata non è stata ritenuta in contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

Il principio

La disposizione impugnata supera il vaglio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.: le scelte del legislatore in materia di consolidamento dei conti pubblici, nei limiti contestati, non risultano arbitrarie né discriminatorie.

Domande e risposte

Chi aveva sollevato la questione?

La Corte dei conti, in funzione di giudice unico delle pensioni per la Regione Puglia.

Quale norma era impugnata?

L’art. 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, il cosiddetto decreto «Salva Italia».

Qual è stato l’esito?

Non fondatezza: la norma resta in vigore.

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