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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Toscana che derogava ai limiti statali sulle assunzioni di personale. Le Regioni non possono introdurre «motu proprio» eccezioni ai vincoli posti dallo Stato per contenere la spesa pubblica.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana, con l’art. 9, comma 2, della legge regionale n. 72 del 2016, aveva previsto una disciplina derogatoria in materia di assunzione di personale a favore dell’Autorità Portuale Regionale. Il punto critico riguarda il rapporto tra la competenza regionale e i limiti che lo Stato pone alla spesa per il personale pubblico.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Il giudizio era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale, ritenendo che essa ledesse i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
Il principio
Le specifiche e contingenti disposizioni statali che ammettono discipline differenziate sulle assunzioni non possono essere lette come una clausola generale che legittima le Regioni a introdurre da sole deroghe ai limiti statali: ciò vanificherebbe la finalità di contenimento della spesa per il personale pubblico. La competenza legislativa regionale può dispiegarsi solo entro gli ambiti e i limiti tassativi definiti dalle disposizioni nazionali.
Domande e risposte
Una Regione può derogare ai limiti statali sulle assunzioni?
No. La Regione può agire solo entro gli spazi e i limiti tassativi che la stessa normativa statale eventualmente prevede; non può introdurre deroghe in autonomia.
Perché la norma toscana è stata bocciata?
Perché ledeva i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica fissati dalla legge statale, violando così l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Il contenimento della spesa di personale è un principio vincolante?
Sì. Rientra tra i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, che le Regioni devono rispettare nell’esercizio della loro competenza concorrente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro violato: coordinamento della finanza pubblica nella competenza concorrente Stato-Regioni
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