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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Toscana che derogava ai limiti statali sulle assunzioni di personale. Le Regioni non possono introdurre «motu proprio» eccezioni ai vincoli posti dallo Stato per contenere la spesa pubblica.

Di cosa si tratta

La Regione Toscana, con l’art. 9, comma 2, della legge regionale n. 72 del 2016, aveva previsto una disciplina derogatoria in materia di assunzione di personale a favore dell’Autorità Portuale Regionale. Il punto critico riguarda il rapporto tra la competenza regionale e i limiti che lo Stato pone alla spesa per il personale pubblico.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Il giudizio era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale, ritenendo che essa ledesse i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Il principio

Le specifiche e contingenti disposizioni statali che ammettono discipline differenziate sulle assunzioni non possono essere lette come una clausola generale che legittima le Regioni a introdurre da sole deroghe ai limiti statali: ciò vanificherebbe la finalità di contenimento della spesa per il personale pubblico. La competenza legislativa regionale può dispiegarsi solo entro gli ambiti e i limiti tassativi definiti dalle disposizioni nazionali.

Domande e risposte

Una Regione può derogare ai limiti statali sulle assunzioni?

No. La Regione può agire solo entro gli spazi e i limiti tassativi che la stessa normativa statale eventualmente prevede; non può introdurre deroghe in autonomia.

Perché la norma toscana è stata bocciata?

Perché ledeva i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica fissati dalla legge statale, violando così l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Il contenimento della spesa di personale è un principio vincolante?

Sì. Rientra tra i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, che le Regioni devono rispettare nell’esercizio della loro competenza concorrente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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