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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2017, che ridefiniva i confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes senza prima consultare le popolazioni interessate.
Di cosa si tratta
Quando si modificano i confini tra Comuni occorre, per Costituzione e per lo Statuto sardo, «sentire le popolazioni interessate». La Regione Sardegna aveva invece operato una permuta di porzioni di territorio tra due Comuni — con aumento e diminuzione della popolazione residente — senza alcuna consultazione preventiva.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 16 marzo 2017, n. 4 (Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes), per violazione degli artt. 3 e 45 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. n. 3 del 1948) e dell’art. 133, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale impugnata. La modifica delle circoscrizioni comunali, attuata senza la previa consultazione delle popolazioni interessate, viola le garanzie procedurali poste a tutela delle comunità locali.
Il principio
La variazione delle circoscrizioni comunali richiede necessariamente la previa consultazione delle popolazioni interessate: l’omissione di tale passaggio rende incostituzionale la legge regionale che modifica i confini tra Comuni.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge sarda annullata?
La ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes con una permuta di porzioni di territorio.
Perché è stata dichiarata incostituzionale?
Perché era stata approvata senza la previa consultazione delle popolazioni interessate, richiesta dall’art. 133, secondo comma, Cost. e dallo Statuto sardo.
Cosa stabilisce l’art. 133 della Costituzione?
Che la modifica delle circoscrizioni comunali avvenga con legge regionale, ma soltanto dopo aver sentito le popolazioni interessate.
Norme collegate
- Art. 133 della Costituzione — secondo comma, impone di sentire le popolazioni interessate prima di modificare le circoscrizioni comunali.
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, evocato con riferimento allo Statuto speciale sardo.
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