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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario in tema di osservazione scientifica della personalità. Il giudice rimettente aveva scelto un termine di paragone (tertium comparationis) disomogeneo.
Di cosa si tratta
Si discute dell’osservazione scientifica della personalità del condannato per almeno un anno, prevista dall’ordinamento penitenziario come presupposto per l’accesso a determinati benefici. Il Tribunale di sorveglianza di Bari riteneva irragionevole la disciplina confrontando la corruzione di minorenne con l’ipotesi attenuata di violenza sessuale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), per violazione dell’art. 3 della Costituzione, su impulso del Tribunale di sorveglianza di Bari.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.
Il principio
La questione è manifestamente infondata per la disomogeneità del tertium comparationis: il rimettente aveva individuato erroneamente il termine di paragone nella violenza sessuale attenuata per minore gravità (art. 609-bis cod. pen.), mentre il confronto pertinente avrebbe dovuto riguardare le ipotesi aggravate o l’art. 609-quater cod. pen., per le quali la necessità dell’osservazione annuale non è affatto esclusa.
Domande e risposte
Cos’è l’osservazione scientifica della personalità?
È il periodo di studio del condannato, di almeno un anno, richiesto dall’ordinamento penitenziario come condizione per accedere a determinati benefici penitenziari.
Perché la questione è stata respinta?
Perché il giudice rimettente aveva scelto un termine di paragone non omogeneo: la disparità lamentata non sussisteva una volta confrontate fattispecie effettivamente comparabili.
Cosa significa «tertium comparationis»?
È il termine di paragone usato per valutare se due situazioni simili siano trattate in modo ingiustificatamente diverso ai fini dell’art. 3 Cost.; se non è omogeneo, la censura di disuguaglianza cade.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza invocato come parametro: necessità di un termine di paragone omogeneo
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