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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 1, comma 1226, della legge finanziaria 2007, che imponeva alle Regioni di completare entro tre mesi le procedure di valutazione di incidenza per i siti della Rete Natura 2000 senza prevedere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Anche le scadenze imposte unilateralmente dallo Stato nelle materie di competenza concorrente violano il principio di leale collaborazione.

Di cosa si tratta

Il comma 1226 della legge finanziaria 2007 imponeva alle Regioni e alle Province autonome di completare entro tre mesi le procedure di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) previste dal d.P.R. n. 357/1997 per i siti della Rete Natura 2000, sulla base di «criteri minimi uniformi» definiti con decreto del Ministro dell’ambiente. Le Regioni Veneto e Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano avevano impugnato la norma.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Veneto e Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno impugnato il comma 1226 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, per violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.) e degli artt. 116, 117 e 118 della Costituzione, nonché degli statuti speciali.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1226, della legge n. 296/2006: sia il termine perentorio imposto alle Regioni sia il decreto ministeriale con criteri uniformi avrebbero dovuto essere preceduti dall’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L’imposizione unilaterale dello Stato viola il principio di leale collaborazione in una materia (tutela dell’ambiente e governo del territorio) che incrocia competenze regionali.

Il principio

In materia di valutazione di incidenza ambientale su siti Natura 2000, lo Stato può fissare standard minimi e scadenze, ma deve farlo attraverso il coinvolgimento delle Regioni nelle forme dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, non con decreto ministeriale unilaterale. La leale collaborazione è obbligo procedimentale, non mera cortesia istituzionale.

Domande e risposte

Cos’è la valutazione di incidenza ambientale (VINCA)?

È la procedura prevista dal d.P.R. n. 357/1997 (attuativo della Direttiva Habitat) che valuta l’impatto di piani e progetti sui siti della Rete Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale). In Italia le Regioni sono competenti a svolgerla per i progetti di competenza regionale.

Perché la norma era incostituzionale?

Perché imponeva scadenze e criteri direttamente con legge statale e con decreto ministeriale, senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni. In una materia condivisa tra Stato e Regioni, le norme attuative devono essere concordate.

Qual è la conseguenza pratica?

Le Regioni non erano obbligate a rispettare il termine di tre mesi né i criteri ministeriali non concordati. La sentenza ha costretto lo Stato a rinegoziare le procedure VINCA con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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