Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione statale della legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla valutazione ambientale. Il giudizio si è chiuso senza una decisione sul merito delle questioni.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva impugnato diverse disposizioni della legge provinciale di Bolzano sulla valutazione ambientale di piani, programmi e progetti (VAS, VIA e AIA), ritenendo che eccedessero le competenze provinciali e invadessero le competenze statali. Nel corso del giudizio sono però venuti meno i presupposti per la decisione di merito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione, questioni di legittimità sugli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 ottobre 2017, n. 17 (Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti), denunciando l’invasione delle competenze esclusive statali sui livelli essenziali delle prestazioni e sulla tutela dell’ambiente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza esaminare nel merito le questioni sollevate.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio in via principale, vengono meno i presupposti del contendere — tipicamente per rinuncia al ricorso accettata o per modifica della normativa impugnata — il processo costituzionale si chiude con una dichiarazione di estinzione, senza pronuncia sul merito.
Domande e risposte
La legge provinciale è stata giudicata legittima?
No. La Corte non ha deciso nel merito: il processo si è estinto, quindi non c’è alcun giudizio sulla legittimità delle norme provinciali.
Cosa vuol dire «processo estinto»?
Significa che il giudizio si è chiuso per ragioni processuali sopravvenute, senza che la Corte si sia pronunciata sul contenuto delle questioni.
Quali competenze erano in discussione?
Quelle statali esclusive sui livelli essenziali delle prestazioni e sulla tutela dell’ambiente, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Province autonome; livelli essenziali delle prestazioni e tutela dell’ambiente (comma 2, lett. m e s)
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