Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 103 del Testo unico sugli stupefacenti nella parte in cui non prevedeva che le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono dovessero essere convalidate.

Di cosa si tratta

In materia di contrasto al traffico di droga la legge consente, in casi d’urgenza, perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono dall’autorità giudiziaria. Mancava però una previsione che imponesse, come per altre perquisizioni d’urgenza, la successiva convalida.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Lecce ha sollevato, con più ordinanze, questioni sull’art. 191 del codice di procedura penale e sull’art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU), per il difetto di garanzie sulle perquisizioni autorizzate per telefono.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate; ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 191 del codice di procedura penale.

Il principio

Anche le perquisizioni antidroga autorizzate telefonicamente devono essere sottoposte a convalida: la mancanza di questo controllo viola le garanzie costituzionali poste a presidio della libertà personale e dell’inviolabilità del domicilio.

Domande e risposte

Cosa cambia con questa sentenza?

Le perquisizioni personali e domiciliari antidroga autorizzate per telefono devono ora essere convalidate, come già avviene per altre perquisizioni d’urgenza.

Quale norma è stata dichiarata illegittima?

L’art. 103, comma 3, del Testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990), nella parte in cui non prevedeva l’obbligo di convalida.

Perché le questioni sull’art. 191 c.p.p. non sono state esaminate?

Sono state dichiarate manifestamente inammissibili.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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