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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge della Regione Valle d’Aosta n. 22/2006, che sottraeva le zone contermini ai laghi artificiali ai vincoli paesaggistici imposti ex lege dal Codice dei beni culturali (art. 142, d.lgs. n. 42/2004). La tutela paesaggistica dei corpi idrici è materia di competenza esclusiva statale e non può essere derogata dalle Regioni.

Di cosa si tratta

La Regione Valle d’Aosta aveva modificato la propria legge urbanistica (legge n. 11/1998) sottraendo le zone contermini ai laghi artificiali ai vincoli paesaggistici che il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004, art. 142) impone ex lege alle aree entro 300 metri dalle sponde dei corpi idrici. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Valle d’Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, per contrasto con la normativa statale in materia di tutela paesaggistica (art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 e artt. 65 e 74 del d.lgs. n. 152/2006), in relazione all’art. 117 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge regionale n. 22/2006. La norma regionale aveva sottratto le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela paesaggistica imposto ex lege dall’art. 142 del Codice dei beni culturali, nonché dall’originario art. 34 della legge regionale n. 11/1998. La tutela paesaggistica dei corpi idrici è una materia di competenza esclusiva statale: la Regione non può ridurre i livelli di tutela stabiliti dallo Stato.

Il principio

La tutela del paesaggio è materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Le Regioni possono prevedere forme di tutela aggiuntive o più rigorose rispetto a quelle statali, ma non possono ridurre i livelli minimi di protezione paesaggistica imposti dalla legge statale, compresa l’estensione della tutela delle aree contermini ai corpi idrici.

Domande e risposte

Perché anche i laghi artificiali sono protetti dal vincolo paesaggistico?

L’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio assoggetta ex lege a vincolo paesaggistico i «territori contermini ai laghi» compresi in una fascia di 300 metri dalle sponde, senza distinguere tra laghi naturali e artificiali. La ratio è la tutela dei valori paesaggistici connessi alla presenza dell’acqua, che sussistono indipendentemente dall’origine del corpo idrico.

La Valle d’Aosta, in quanto regione a statuto speciale, ha competenze più ampie in materia di paesaggio?

La Corte non ha valorizzato l’autonomia speciale per giustificare la deroga alla tutela paesaggistica statale. Lo statuto speciale della Valle d’Aosta attribuisce alla Regione competenze in materia urbanistica, ma la tutela del paesaggio rimane di competenza esclusiva statale anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale, nella misura in cui stabilisce livelli minimi di protezione.

Cosa devono fare i privati che hanno edificato nelle zone contermini ai laghi artificiali in Valle d’Aosta?

La dichiarazione di illegittimità ristabilisce l’applicazione del vincolo paesaggistico ex lege nelle zone contermini ai laghi artificiali. Gli interventi edilizi in tali aree devono rispettare la normativa statale e regionale di tutela paesaggistica, inclusa l’autorizzazione paesaggistica prevista dal Codice dei beni culturali. Per le situazioni già consolidate occorre verificare caso per caso la disciplina applicabile.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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