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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003, che vietano ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto già iscritti negli albi forensi di continuare a esercitare la professione di avvocato. Il Tribunale di Napoli aveva sollevato dubbi di contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, ma la Corte ritiene che le questioni siano inammissibili per difetto di motivazione adeguata.
Di cosa si tratta
La legge 25 novembre 2003, n. 339 ha introdotto il divieto per i dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto (non superiore al 50% del tempo pieno) di esercitare la professione forense, imponendo a chi già era iscritto all’albo di scegliere entro un breve periodo tra il rapporto di lavoro pubblico e l’avvocatura. Un dipendente dell’Avvocatura dello Stato, che aveva chiesto la trasformazione del contratto in part-time per esercitare la professione e si era visto opporre un diniego risalente al 2002, impugna il provvedimento davanti al Tribunale civile di Napoli. Il Tribunale dubita della legittimità costituzionale della norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, nella parte in cui estendono il divieto di esercizio della professione forense anche ai dipendenti già iscritti agli albi al momento dell’entrata in vigore della legge e fissano un termine brevissimo per l’esercizio dell’opzione, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non ha fornito una motivazione adeguata sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo né ha descritto sufficientemente la fattispecie concreta, così da impedire il necessario controllo di ammissibilità.
Il principio
Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve descrivere con sufficiente precisione la fattispecie oggetto del giudizio principale e motivare adeguatamente la rilevanza della questione: l’omissione di questi requisiti rende la questione manifestamente inammissibile, indipendentemente dal merito delle censure.
Domande e risposte
Un dipendente pubblico part-time può iscriversi all’albo degli avvocati?
No: la legge n. 339/2003 vieta l’esercizio della professione forense ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto (orario non superiore al 50% del tempo pieno). Chi era già iscritto all’atto dell’entrata in vigore della legge ha dovuto scegliere tra le due attività entro il termine previsto.
Cosa significa che la questione è manifestamente inammissibile?
Significa che la Corte non entra nel merito della costituzionalità della norma perché il giudice che ha sollevato la questione non ha rispettato i requisiti formali minimi (descrizione della fattispecie e motivazione della rilevanza). Non è quindi una pronuncia sulla legittimità della legge.
Qual è il rapporto tra questa ordinanza e le norme sul part-time nel pubblico impiego?
La legge n. 339/2003 è una norma speciale che deroga al regime generale del part-time nel pubblico impiego (art. 1, comma 58, legge n. 662/1996), escludendo espressamente la professione forense tra le attività compatibili con il rapporto a tempo parziale ridotto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza evocato come parametro
- Art. 4 della Costituzione — diritto al lavoro evocato come parametro
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica evocata come parametro
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