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La Corte Costituzionale ha dichiarato improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Ancona contro il Senato della Repubblica in merito a una deliberazione di insindacabilità del senatore Cortelloni. La notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità era avvenuta in modo irrituale e oltre il termine perentorio, rendendo impossibile la prosecuzione della fase di merito.
Di cosa si tratta
Il Tribunale ordinario di Ancona aveva promosso nel 2004 un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dal senatore Augusto Cortelloni nei confronti di alcune persone. La Corte aveva ammesso il conflitto con ordinanza del 2005. Il Tribunale avrebbe dovuto notificare il ricorso e l’ordinanza al Senato entro un termine perentorio, ma non lo aveva fatto nei tempi e nelle forme prescritte.
La questione
Il Tribunale ordinario di Ancona aveva promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 26 novembre 2003 (doc. IV-quater, n. 18/XIV legislatura) che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Cortelloni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il conflitto era stato ammesso ma la notificazione era avvenuta in modo irregolare e tardivo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato improcedibile il giudizio. Il Tribunale di Ancona aveva proceduto, in data 19 gennaio 2009, alla mera trasmissione a mezzo posta del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità al Senato, non alla notificazione prescritta. Anche l’eventuale invio al Senato del 18 settembre 2008 sarebbe stato tardivo e irrituale. Il termine per la notificazione al contraddittore deve essere osservato a pena di decadenza: la sua inosservanza impedisce lo svolgimento della fase di merito.
Il principio
Nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, il termine per la notificazione alla controparte del ricorso e dell’ordinanza che ammette il conflitto deve essere osservato a pena di decadenza. L’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti impone la perentorietà del termine di notificazione. La mera trasmissione a mezzo posta non equivale alla notificazione.
Domande e risposte
Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è un giudizio davanti alla Corte Costituzionale con cui un potere dello Stato (ad es. un tribunale) lamenta che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia invaso la sua sfera di attribuzioni costituzionali o ne abbia menomato le prerogative. Nel caso delle deliberazioni parlamentari di insindacabilità ex art. 68 Cost., i tribunali possono sollevare conflitto se ritengono che il Parlamento abbia qualificato erroneamente come «opinioni espresse» nell’esercizio del mandato atti che non hanno tale natura.
Cosa si intende per insindacabilità parlamentare ai sensi dell’art. 68 Cost.?
L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia copre i discorsi in aula, i voti, i documenti parlamentari e — secondo la giurisprudenza — gli atti compiuti fuori dal Parlamento che siano espressione di attività parlamentare, come il «nesso funzionale» tra atto extraparlamentare e attività parlamentare.
Il merito del conflitto (le opinioni del senatore erano coperte da insindacabilità?) è stato deciso?
No. La dichiarazione di improcedibilità è un esito meramente processuale: la Corte non ha esaminato se le opinioni del senatore Cortelloni fossero effettivamente coperte dall’insindacabilità parlamentare. Il giudizio si è chiuso per il mancato rispetto delle forme e dei termini procedurali.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare, oggetto del conflitto di attribuzione
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