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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sul divieto di arbitrato nelle controversie relative ad appalti per opere pubbliche rese necessarie da calamità naturali. Il divieto è giustificato dall’interesse pubblico che permea la ricostruzione post-calamità e non integra una discriminazione irragionevole rispetto al principio generale di compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.
Di cosa si tratta
Il Collegio arbitrale di Napoli, costituito per un arbitrato tra il Consorzio CPR2 e la Curia arcivescovile locale in relazione ad appalti di ricostruzione post-calamità in Campania, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che vietano la devoluzione agli arbitri delle controversie relative ad appalti per opere pubbliche in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Il rimettente riteneva irragionevole distinguere tra appalti ordinari (compromettibili) e appalti post-calamità (non compromettibili).
La questione di legittimità costituzionale
Il Collegio arbitrale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 180/1998, dell’art. 8, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 354/1999, e dell’art. 1, comma 2-quater, del d.l. n. 15/2003, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 41, 42, 117, primo comma, e 120 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, richiamando la propria costante giurisprudenza sul divieto di arbitrato per le controversie in materia di appalti pubblici. Il divieto è giustificato dal rilevante interesse pubblico che permea la materia della ricostruzione post-calamità: le controversie relative a tali appalti non possono essere sottratte alla giurisdizione ordinaria perché il controllo pubblicistico sull’esecuzione dei lavori richiede la garanzia del giudice statale. La limitazione dell’autonomia contrattuale è giustificata da ragioni di utilità economico-sociale.
Il principio
Il divieto di arbitrato in materia di appalti pubblici per la ricostruzione post-calamità è giustificato dall’interesse pubblico che caratterizza tali rapporti. La limitazione dell’autonomia contrattuale delle parti — che non possono scegliere il giudice privato — non integra una violazione del principio di uguaglianza quando è giustificata da ragioni di ordine pubblico economico e dalla necessità di garantire il controllo giurisdizionale statale sulla corretta esecuzione dei lavori di pubblica utilità.
Domande e risposte
Perché alcune controversie non possono essere risolte da arbitri?
In linea generale, possono essere devolute ad arbitri le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. Tuttavia, la legge può vietare l’arbitrato quando è in gioco un rilevante interesse pubblico: per gli appalti pubblici ordinari il divieto era già previsto, e la Corte ha costantemente ritenuto che l’interesse pubblico alla corretta esecuzione dei lavori giustifichi la riserva alla giurisdizione statale.
Cos’è il principio di compromettibilità in arbitri?
Il principio di compromettibilità stabilisce che le parti di un contratto possono accordarsi per demandare la soluzione delle controversie che potrebbero insorgere tra loro a un arbitro privato anziché al giudice statale. Questo è possibile solo per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili (cioè di cui le parti possono disporre liberamente), mentre i diritti indisponibili devono essere tutelati esclusivamente dal giudice ordinario.
Il divieto si applica anche alle calamità naturali che colpiscono privati?
Il divieto riguardava specificamente gli appalti per la ricostruzione inseriti in programmi pubblici di intervento post-calamità (come quelli relativi alle frane in Campania del 1998). Non riguardava in quanto tale ogni appalto commissionato in conseguenza di una calamità naturale, ma solo quelli inseriti nei programmi di ricostruzione disciplinati dalle norme impugnate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro principale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio, evocato
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, limitata dal divieto
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