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La Corte costituzionale dichiara illegittimo l’art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 27 del 2018 sugli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari, perché invade la competenza statale, dichiarando inammissibili o non fondate le altre censure.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva introdotto regole proprie sugli obblighi vaccinali del personale sanitario. Il problema era stabilire fino a che punto una Regione possa legiferare su una materia che tocca i livelli essenziali delle prestazioni e la profilassi internazionale, ambiti riservati allo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava gli artt. 1 (commi 1 e 2), 4 e 5, nonché l’intero testo, della legge della Regione Puglia 19 giugno 2018, n. 27, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, secondo comma, lettera q), e terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018; ha dichiarato inammissibili le questioni sull’intera legge e non fondate quelle relative agli artt. 1, comma 1, 4 e 5.

Il principio

La disciplina degli obblighi vaccinali tocca competenze statali (tutela della salute come livello essenziale e profilassi internazionale): la Regione non può introdurre, in via autonoma, previsioni che incidano su quegli ambiti, come avveniva nel comma censurato.

Domande e risposte

Cosa è stato annullato?

È stato annullato l’art. 1, comma 2, della legge regionale pugliese, mentre le altre disposizioni impugnate sono rimaste in vigore.

Le Regioni possono disciplinare i vaccini degli operatori sanitari?

Solo nei limiti delle proprie competenze: la materia interseca ambiti riservati allo Stato, come i livelli essenziali e la profilassi internazionale, su cui la Regione non può sovrapporsi.

Quali parametri costituzionali erano in gioco?

Gli artt. 3, 32 e 117, secondo comma, lettera q), e terzo comma, della Costituzione.

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