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Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, relativo al calcolo della pensione dei diplomatici collocati a riposo mentre erano in servizio all’estero.
Di cosa si tratta
La controversia riguardava un diplomatico collocato a riposo quando era in servizio presso una sede estera, al quale, ai fini pensionistici, la retribuzione di posizione era stata computata solo nella misura minima e non in misura correlata al grado rivestito.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, giudice unico delle pensioni, aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, senza quindi esaminarne il merito.
Il principio
Quando la questione è affetta da vizi che ne impediscono l’esame, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilità con ordinanza, senza pronunciarsi sulla fondatezza della censura.
Domande e risposte
La Corte ha deciso nel merito?
No: ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione con ordinanza.
Quale norma era in discussione?
L’art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, sull’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri.
Chi aveva sollevato la questione?
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, giudice unico delle pensioni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro della questione
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