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Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, in materia di estinzione del debito tributario tramite rateizzazione nei reati fiscali.
Di cosa si tratta
La norma prevede che, se prima dell’apertura del dibattimento il debito tributario è in fase di estinzione con rateizzazione, il giudice possa concedere un termine di tre mesi per pagare il residuo, prorogabile una sola volta. I giudici dubitavano che non si potesse concedere un termine più lungo, coincidente con la scadenza del piano di rateizzazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Treviso e il Tribunale ordinario di Asti avevano sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il principio
Le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili: la Corte non ha quindi esaminato il merito della disciplina sul termine per il pagamento rateale del debito tributario.
Domande e risposte
La Corte ha modificato la disciplina sui termini di pagamento?
No: ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni, senza pronunciarsi nel merito.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Chi aveva sollevato le questioni?
I Tribunali ordinari di Treviso e di Asti, i cui giudizi sono stati riuniti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro delle questioni
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
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