Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate sull’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, che fissa il momento della pattuizione come riferimento esclusivo per valutare l’usurarietà degli interessi. La norma era già stata esaminata e ritenuta non fondata dalla sentenza n. 29 del 2002, e i rimettenti non hanno prospettato profili nuovi.
Di cosa si tratta
Tre tribunali (Brindisi-Fasano, S. Angelo dei Lombardi, Castrovillari) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 24. La norma, qualificata come interpretazione autentica della legge n. 108 del 1996 sull’usura, stabilisce che l’usurarietà degli interessi va valutata esclusivamente al momento della pattuizione, escludendo quindi la rilevanza degli interessi divenuti usurari nel corso del rapporto.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24. Parametri costituzionali: artt. 3 (principio di eguaglianza e ragionevolezza) e 24 (diritto di difesa), cui il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi aggiunge l’art. 41 (libertà di iniziativa economica) e l’art. 47 (tutela del risparmio), e il Tribunale di Castrovillari aggiunge l’art. 77 (presupposti del decreto-legge). Rimettenti: Tribunale di Brindisi sezione distaccata di Fasano, Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, Tribunale di Castrovillari.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale, riuniti i tre giudizi, ha dichiarato la manifesta infondatezza di tutte le questioni. Le censure erano già state integralmente esaminate e dichiarate non fondate dalla sentenza n. 29 del 2002. I giudici rimettenti non hanno dedotto profili nuovi capaci di condurre a conclusioni diverse. In particolare, la sentenza n. 29 del 2002 aveva affermato che l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 394 del 2000 impone un’interpretazione chiara e coerente della disciplina dell’usura, compatibile con il principio di ragionevolezza.
Il principio
La valutazione dell’usurarietà degli interessi va riferita al momento della pattuizione e non al momento della dazione. Tale interpretazione è coerente con la ratio della legge n. 108 del 1996 e non contrasta con i principi di eguaglianza, diritto di difesa, libertà economica, tutela del risparmio e presupposti del decreto-legge, come già accertato nella sentenza n. 29 del 2002.
Domande e risposte
Un contratto di finanziamento stipulato prima della legge n. 108 del 1996 può essere colpito dalla sanzione di nullità degli interessi usurari?
Secondo la norma interpretata dalla Corte, la valutazione dell’usurarietà si compie al momento della pattuizione originaria. Se il tasso era lecito al momento della stipula, la successiva modifica del tasso soglia non rende automaticamente usurari gli interessi già pattuiti.
Perché la Corte ha giudicato le questioni manifestamente infondate e non semplicemente infondate?
Perché le stesse censure, riferite agli stessi parametri costituzionali, erano già state esaminate e respinte dalla sentenza n. 29 del 2002, e i nuovi rimettenti non hanno prospettato argomenti ulteriori che giustificassero un riesame.
Il decreto-legge n. 394 del 2000 aveva i presupposti di necessità e urgenza richiesti dall’art. 77 della Costituzione?
La Corte, richiamando la sentenza n. 29 del 2002, ha ritenuto non fondata anche questa censura, sollevata dal Tribunale di Castrovillari. La questione dell’urgenza era già stata esaminata e risolta in senso negativo rispetto all’incostituzionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro principale delle censure
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, invocato in riferimento all’affidamento dei debitori che avevano agito in giudizio
- Art. 77 della Costituzione — presupposti del decreto-legge, parametro aggiunto dal Tribunale di Castrovillari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.