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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge n. 414 del 1991 nella parte in cui prevede l’incompatibilità della pensione di anzianità con l’iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall’albo dei ragionieri e periti commerciali. La norma è irragionevole e comprime ingiustificatamente il diritto al lavoro.
Di cosa si tratta
Un ragioniere che aveva maturato i requisiti per la pensione di anzianità si era visto negare dalla propria Cassa previdenziale la possibilità di mantenere l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, attività che avrebbe dovuto abbandonare per percepire la pensione. Il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che sancisce tale incompatibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), nella parte in cui prevede l’incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con l’iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall’albo dei ragionieri. Parametri: artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) e 4, primo comma (diritto al lavoro) della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Lucca.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Ha richiamato la sentenza n. 73 del 1992, che aveva già annullato una disposizione identica contenuta nella legge previdenziale forense: una volta ammessa la compatibilità della pensione di anzianità con lo svolgimento di lavoro autonomo in generale, non è ragionevole escluderla solo perché per tale lavoro è richiesta l’iscrizione in un albo o elenco. Le mutate condizioni finanziarie delle casse privatizzate non alterano la valutazione di incostituzionalità. La norma comprime inoltre il diritto al lavoro a tempo indefinito, poiché la disciplina dei ragionieri non prevede l’equiparazione della pensione di anzianità a quella di vecchiaia al compimento dell’età prescritta.
Il principio
Non è ragionevole, né compatibile con il diritto al lavoro, prevedere l’incompatibilità tra pensione di anzianità e iscrizione a un albo professionale o elenco di lavoratori autonomi diverso da quello di categoria, quando lo svolgimento di qualsiasi altra attività autonoma non iscritta ad albi è invece consentito. L’iscrizione ad albi è prescritta a tutela della collettività e non costituisce elemento discriminante.
Domande e risposte
Un ragioniere in pensione di anzianità può continuare a svolgere attività di revisore contabile?
A seguito di questa sentenza sì. La Corte ha dichiarato illegittima la norma che impediva la cumulabilità della pensione di anzianità con l’iscrizione al registro dei revisori contabili o ad altri albi diversi da quello dei ragionieri e periti commerciali.
Le difficoltà finanziarie della Cassa previdenziale potevano giustificare il divieto?
No, secondo la Corte. Il perseguimento dell’equilibrio di bilancio non può avvenire tramite una normativa che tratta in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, violando l’art. 3 della Costituzione.
Perché la norma violava anche l’art. 4 della Costituzione sul diritto al lavoro?
Perché la disciplina previdenziale dei ragionieri non prevede, a differenza di altri sistemi, la trasformazione automatica della pensione di anzianità in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età prescritta. Il divieto di lavorare si protraeva quindi per tutta la vita del pensionato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 4 della Costituzione — tutela del diritto al lavoro
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