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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Abruzzo che attribuiva un diritto di priorità nell’assegnazione delle terre civiche ad alcuni allevatori. Disciplinando la titolarità e l’esercizio del diritto di proprietà collettiva, la Regione ha invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

Di cosa si tratta

Le terre civiche (o di uso civico) sono beni appartenenti a una collettività e destinati al godimento promiscuo dei suoi membri: per tradizione sono inalienabili, indivisibili e imprescrittibili. La Regione Abruzzo aveva introdotto una corsia preferenziale per alcuni allevatori nell’assegnazione di questi terreni. Il problema è che il regime giuridico di tali beni e dei diritti su di essi spetta allo Stato, non alle Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 9, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2020, nella parte in cui inseriva un comma 3-bis all’art. 16 della legge regionale n. 25 del 1988 sugli usi civici, in riferimento, tra l’altro, all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia «ordinamento civile».

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con assorbimento degli altri parametri. Attraverso l’attribuzione di un diritto di priorità, la Regione aveva inciso indebitamente sulla titolarità e sull’esercizio del diritto di proprietà collettiva sulle terre civiche.

Il principio

La competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile preclude al legislatore regionale di incidere sul regime giuridico dei beni gravati da usi civici e, prima ancora, di intervenire sulla titolarità e sull’esercizio del relativo diritto dominicale, regolandone contenuto e limiti. Le terre civiche restano un patrimonio indiviso assoggettato al godimento promiscuo di tutti i componenti della comunità.

Domande e risposte

Cosa sono le terre civiche?

Sono beni appartenenti a una collettività e destinati al godimento comune dei suoi membri, caratterizzati da intrasferibilità, inusucapibilità, imprescrittibilità e indivisibilità.

Perché la Regione non poteva dare priorità ad alcuni allevatori?

Perché così facendo modificava la titolarità e l’esercizio del diritto di proprietà collettiva, materia che rientra nell’ordinamento civile riservato allo Stato.

Le Regioni hanno qualche competenza sugli usi civici?

Sì, sulle funzioni amministrative, ma non possono incidere con legge sulla titolarità soggettiva, sul contenuto del diritto o sul regime giuridico dei beni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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