Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha in parte dichiarato cessata la materia del contendere e in parte respinto le questioni sollevate dal Governo contro le misure economiche anti-COVID della Regione Abruzzo. Per le norme modificate è venuto meno l’oggetto del giudizio; per quelle rimaste, la copertura finanziaria è stata ritenuta sufficiente rispetto all’obbligo costituzionale di equilibrio di bilancio.

Di cosa si tratta

Per fronteggiare la crisi da pandemia, la Regione Abruzzo aveva varato misure straordinarie a sostegno di economia e occupazione. Il Governo aveva contestato la copertura finanziaria di alcune di queste norme, cioè il modo in cui erano finanziate. La vicenda riguarda ancora una volta il rapporto tra spesa pubblica regionale e obbligo costituzionale di indicare le risorse.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari commi della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2020 e dell’art. 1 della legge regionale n. 16 del 2020, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, lamentando l’inadeguatezza della copertura finanziaria delle misure introdotte.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per le disposizioni che erano state nel frattempo modificate o sostituite, facendo venire meno l’oggetto del giudizio. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative alle norme rimaste in vigore, ritenendo adeguata la copertura finanziaria indicata. Una parte delle ulteriori questioni è stata riservata a separata pronuncia.

Il principio

L’obbligo di copertura finanziaria sancito dall’art. 81 della Costituzione è rispettato quando le norme di spesa indicano risorse idonee e attendibili. Quando le disposizioni impugnate vengono modificate o sostituite in corso di giudizio, così da superare i profili contestati, la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Domande e risposte

Perché per alcune norme la materia del contendere è cessata?

Perché quelle disposizioni erano state modificate o sostituite, facendo venire meno il contrasto che aveva dato origine al ricorso.

Perché le altre questioni sono state respinte?

Perché la Corte ha ritenuto che la copertura finanziaria indicata fosse sufficiente a rispettare l’obbligo costituzionale di equilibrio di bilancio.

Cosa significa «riservata a separata pronuncia»?

Significa che alcune ulteriori questioni sollevate con lo stesso ricorso saranno decise con una distinta sentenza, non in questa sede.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.