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La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla mancata previsione dell’udienza pubblica nei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione davanti al tribunale e alla corte d’appello, e non fondata quella concernente il ricorso per cassazione in materia. La questione era stata sollevata dalla Cassazione in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. e alla CEDU.
Di cosa si tratta
I procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione (sorveglianza speciale, confisca di beni, ecc.) si svolgevano in camera di consiglio, senza udienza pubblica. La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già condannato l’Italia per questa prassi (Bocellari e Rizza c. Italia, 2007). La Corte di cassazione aveva quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 1423/1956 e dell’art. 2-ter della legge n. 575/1965.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, seconda Sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 1423/1956 e dell’art. 2-ter della legge n. 575/1965, nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il procedimento in materia di misure di prevenzione si svolga in udienza pubblica, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. (obbligo di rispettare gli obblighi internazionali, tra cui l’art. 6 CEDU).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa ai procedimenti davanti al tribunale e alla corte d’appello — perché la Cassazione non aveva competenza a decidere su quel profilo — e non fondata la questione relativa al procedimento di cassazione, poiché il giudizio di legittimità non è ricompreso nell’ambito di applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU riguardo alla pubblicità.
Il principio
L’obbligo convenzionale di celebrare in udienza pubblica i procedimenti sulle misure di prevenzione — sancito dalla giurisprudenza CEDU — riguarda i giudizi di merito (tribunale e corte d’appello), non il ricorso per cassazione, che ha natura di giudizio di legittimità e non rientra nell’ambito garantito dall’art. 6 CEDU sotto il profilo della pubblicità.
Domande e risposte
Cosa sono le misure di prevenzione?
Le misure di prevenzione sono provvedimenti dell’autorità giudiziaria applicati a soggetti ritenuti pericolosi — anche senza una condanna penale — come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o la confisca dei beni di presunta provenienza illecita (misure patrimoniali antimafia).
Perché la questione relativa al tribunale era inammissibile?
La Cassazione aveva sollevato la questione per i procedimenti di merito, ma non aveva potere di decidere su quella specifica parte del giudizio. La questione andava sollevata dai giudici di merito (tribunale o corte d’appello) che concretamente svolgono quei procedimenti.
Cosa è cambiato dopo questa sentenza?
Il legislatore è intervenuto successivamente per introdurre l’udienza pubblica — su richiesta — nei procedimenti di prevenzione di merito, adeguandosi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. La sentenza n. 80/2011 ha tuttavia precisato che tale obbligo non si estende al giudizio di cassazione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — primo comma: il rispetto degli obblighi internazionali (tra cui la CEDU) come vincolo per il legislatore statale e regionale
- Art. 27 della Costituzione — principi in materia di responsabilità penale e garanzie processuali
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