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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha accolto il ricorso del Tribunale di Roma e annullato la delibera con cui la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni dell’allora deputato Maurizio Gasparri nei confronti del magistrato Henry John Woodcock. Mancava il nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Roma aveva promosso conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati, la quale aveva deliberato che le dichiarazioni rese dal deputato Gasparri — per le quali pendeva un procedimento penale per diffamazione — costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e come tali protette dall’art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale contestava la mancanza del necessario nesso funzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione del 19 dicembre 2008, con la quale la Camera aveva accolto la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-quater, n. 7) dichiarando l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso del Tribunale di Roma: ha dichiarato che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità e ha annullato la delibera. Ha ribadito che per la sussistenza del nesso funzionale occorrono sia il legame temporale tra attività parlamentare e dichiarazione esterna, sia la sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse in sede parlamentare e quelle divulgate.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. richiede la compresenza di due presupposti: il legame temporale tra l’atto parlamentare e la dichiarazione esterna e la sostanziale corrispondenza di contenuto tra di essi. Non è sufficiente una mera comunanza di argomenti o di contesto politico. La relazione della Giunta per le autorizzazioni deve individuare specificamente tali elementi.

Domande e risposte

Cosa protegge l’art. 68, primo comma, Cost.?

L’art. 68, primo comma, Cost. garantisce che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una prerogativa funzionale che tutela la libertà di mandato, non uno scudo personale illimitato.

Cosa si intende per «nesso funzionale»?

Il nesso funzionale è il collegamento che deve esistere tra una specifica attività parlamentare (un atto ispettivo, un intervento in aula, ecc.) e la dichiarazione resa fuori dal Parlamento. Senza questo legame preciso, la dichiarazione non può essere considerata espressione dell’esercizio delle funzioni parlamentari.

Quali conseguenze ha questa decisione sul processo penale?

L’annullamento della delibera di insindacabilità ripristina la competenza del Tribunale di Roma a procedere nel giudizio penale per diffamazione a carico dell’allora deputato Gasparri.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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