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La Corte ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze e annullato la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Stracquadanio. Mancava la sostanziale corrispondenza di contenuto tra i presunti atti parlamentari e le dichiarazioni oggetto di procedimento penale per diffamazione.
Di cosa si tratta
Il G.i.p. del Tribunale di Firenze aveva promosso conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica, che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese dal senatore Giorgio Stracquadanio — all’origine di un procedimento penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti di Giuseppe De Michelis di Slonghello — invocando l’art. 68, primo comma, Cost. Il Senato sosteneva che le dichiarazioni fossero riferibili ai lavori della Commissione parlamentare sul dossier Mitrokin.
La questione di legittimità costituzionale
Il G.i.p. di Firenze ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione del 12 febbraio 2009, con la quale l’Assemblea aveva approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-ter, n. 12) dichiarando l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal senatore ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il conflitto: ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare la insindacabilità e ha annullato la delibera. Il riferimento a un’interrogazione parlamentare (n. 3-00439) non era sufficiente a dimostrare la sostanziale identità di contenuti tra quell’atto e le dichiarazioni diffamatorie contestate, né potevano bastare risultati generici di una commissione parlamentare.
Il principio
Non è sufficiente che il parlamentare abbia presentato un’interrogazione su argomenti analoghi: occorre una sostanziale corrispondenza di contenuto — non solo tematica — tra l’atto parlamentare specifico e la dichiarazione esterna. Il richiamo generico ai lavori di una commissione parlamentare non integra il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost.
Domande e risposte
Perché il Senato aveva dichiarato l’insindacabilità?
Il Senato riteneva che le dichiarazioni di Stracquadanio fossero una divulgazione dei risultati della Commissione parlamentare sul dossier Mitrokin, di cui era firmatario di un’interrogazione. Considerava tali dichiarazioni come «piena e permanente disponibilità delle Camere».
Perché la Corte ha respinto questo ragionamento?
La Corte ha ribadito che la divulgazione di risultati generici di una commissione parlamentare non equivale a una corrispondenza sostanziale tra un atto parlamentare specifico e la dichiarazione esterna. Mancava il necessario legame temporale e contenutistico preciso.
Cosa succede ora al procedimento penale?
L’annullamento della delibera di insindacabilità restituisce al G.i.p. di Firenze la piena giurisdizione per procedere nel giudizio penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare: ambito e limiti secondo la giurisprudenza costituzionale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giurisdizione per la persona offesa
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