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La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 250, quarto comma, del codice civile nella parte in cui non prevede una rappresentanza autonoma del figlio naturale infradiciannovenne nel giudizio di autorizzazione al riconoscimento, ritenendo che l’ordinamento già offra strumenti adeguati di tutela.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Brescia, Sezione per i minorenni, aveva sollevato dubbi sulla costituzionalità dell’art. 250, quarto comma, cod. civ., che disciplina il procedimento per ottenere l’autorizzazione giudiziale a riconoscere un figlio naturale quando l’altro genitore si oppone. In tale procedimento, il figlio minore di sedici anni non è parte in causa e non ha una rappresentanza autonoma: la questione era se questo fosse compatibile con i diritti costituzionali del minore.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 250, quarto comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede «adeguate forme di tutela dei preminenti personalissimi diritti» del figlio infradiciannovenne, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha osservato che l’ordinamento già prevede la possibilità di nomina di un curatore speciale a tutela del minore e che il giudice, nel decidere se autorizzare il riconoscimento, deve valutare l’interesse del minore come criterio guida. La mancata previsione espressa della qualità di parte in capo al minore infradiciannovenne non rende automaticamente incostituzionale la norma.
Il principio
Il sistema di garanzie dell’art. 250 cod. civ. è compatibile con la Costituzione perché il giudice deve valutare l’interesse del minore e può nominare un curatore speciale. L’assenza di un’espressa disposizione che riconosca la qualità di parte al minore infrasedicenne non costituisce, di per sé, una lacuna incostituzionale, purché i meccanismi processuali garantiscano una tutela effettiva dei suoi interessi.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 250, quarto comma, cod. civ.?
La norma disciplina il caso in cui uno dei genitori voglia riconoscere il figlio naturale ma l’altro genitore — che già lo ha riconosciuto — si opponga. In questo caso occorre l’autorizzazione del tribunale per i minorenni, che deve valutare se il riconoscimento risponda all’interesse del figlio.
Perché il minore infrasedicenne non è parte del procedimento?
La giurisprudenza di legittimità consolidata escludeva che il figlio non ancora sedicenne assumesse la qualità di parte nel procedimento ex art. 250, quarto comma. La questione era se ciò fosse compatibile con i diritti fondamentali del minore garantiti dalla Costituzione.
Come viene comunque tutelato il minore in questo procedimento?
Il giudice deve valutare l’interesse del minore come criterio guida della decisione e ha la facoltà di nominare un curatore speciale che ne rappresenti gli interessi nel giudizio, offrendo così una tutela indiretta ma effettiva.
Norme collegate
- Art. 30 della Costituzione — diritti e doveri dei genitori e tutela della filiazione
- Art. 24 della Costituzione — diritto alla tutela giurisdizionale, richiamato come parametro per la rappresentanza processuale del minore
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, richiamato per l’eventuale disparità di tutela tra minori
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