Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili alcune questioni e manifestamente infondate altre relative all’art. 10-bis del T.U. immigrazione (introdotto dalla legge n. 94/2009), che configura come reato il mero ingresso o trattenimento irregolare nel territorio dello Stato. Le questioni erano state sollevate da diversi giudici di pace e dal Tribunale per i minorenni di Lecce.
Di cosa si tratta
La legge n. 94 del 2009 (c.d. pacchetto sicurezza) aveva introdotto l’art. 10-bis nel Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), prevedendo come reato il semplice fatto di fare ingresso o trattenersi nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni sull’immigrazione. Più giudici avevano dubitato della costituzionalità di questa norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale per i minorenni di Lecce e i Giudici di pace di Lecce e di Pontassieve hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, e in riferimento all’art. 27 Cost. (principio di rieducazione e proporzionalità della pena).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato: a) manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale per i minorenni di Lecce; b) manifestamente inammissibili alcune questioni dei Giudici di pace di Lecce e Pontassieve; c) manifestamente infondate le restanti questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27 e 97 Cost. dai Giudici di pace. Alcune questioni erano inammissibili perché derivanti da norme distinte non impugnate.
Il principio
La manifesta infondatezza delle questioni indica che, allo stato, la Corte non ha rilevato una incostituzionalità evidente nell’art. 10-bis rispetto ai parametri costituzionali invocati (ragionevolezza, proporzionalità, principio di offensività). Alcune questioni erano invece inammissibili per difetti di rilevanza o perché il rimettente non aveva investito la norma causativa del vizio denunciato.
Domande e risposte
Cosa punisce l’art. 10-bis T.U. immigrazione?
L’art. 10-bis, introdotto dalla legge n. 94/2009, punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. immigrazione. È una contravvenzione di competenza del giudice di pace.
Perché alcune questioni erano inammissibili?
L’inammissibilità dipendeva dal fatto che il vizio denunciato non derivava dalla norma impugnata (l’art. 10-bis) ma da disposizioni correlate non coinvolte nel giudizio, come quelle sull’espulsione come sanzione sostitutiva. Il rimettente avrebbe dovuto impugnare quelle diverse norme.
La norma è stata successivamente dichiarata incostituzionale?
Sì. Con la successiva sentenza n. 250 del 2010 la Corte aveva già dichiarato incostituzionale l’aggravante per il reato commesso dallo straniero irregolare. Sulla norma base (art. 10-bis) la Corte di giustizia UE interverrà poi con la sentenza El Dridi (2011), imponendo una rilettura della compatibilità con il diritto europeo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, invocato per le disparità sanzionatorie
- Art. 27 della Costituzione — principi in materia penale: responsabilità personale e finalità rieducativa della pena
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.