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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibili le questioni sul Codice dei beni culturali sollevate dal TAR Campania a proposito della tutela dei siti UNESCO. La protezione rafforzata invocata richiederebbe una scelta riservata al legislatore, non realizzabile con una pronuncia additiva della Corte.

Di cosa si tratta

Nel centro storico di Napoli (sito UNESCO) un albergo era stato ristrutturato in zona che, nel 1985, era classificata B e quindi esente da autorizzazione paesaggistica. Il TAR riteneva che questa deroga non dovesse valere per le aree riconosciute patrimonio mondiale.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 4 e 5 della Convenzione UNESCO. Le questioni erano sollevate dal TAR Campania.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni. Quelle sollevate con tre ordinanze sono inammissibili per alternatività irrisolta («ancipite»); quella principale lo è perché richiede una pronuncia additiva e manipolativa non costituzionalmente obbligata, in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Il principio

La più intensa tutela dei siti UNESCO invocata dal giudice non è costituzionalmente obbligata: spetta al legislatore valutarne opportunità e modalità, sicché l’addizione richiesta alla Corte si risolverebbe in una modificazione di sistema non consentita.

Domande e risposte

Cosa chiedeva il TAR?

Che la deroga all’autorizzazione paesaggistica non si applicasse alle aree riconosciute patrimonio UNESCO, ritenute di eccezionale pregio.

Perché la Corte ha respinto le questioni?

Perché introdurre una tutela specifica per i siti UNESCO è una scelta del legislatore, non un esito costituzionalmente obbligato che la Corte possa imporre.

Cosa significa questione «ancipite»?

Significa che il giudice ha prospettato più soluzioni alternative senza ordinarle: la scelta non può essere rimessa alla Corte.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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