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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 66 del 2014 nella parte in cui si applica alla Regione siciliana, e dichiara estinto il processo per le impugnazioni delle Province autonome di Bolzano e Trento.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conteneva misure di riduzione della spesa pubblica (cosiddetta spending review). Alcune disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi e di contenimento dei costi erano state impugnate dalle autonomie speciali, che lamentavano l’invasione delle proprie competenze e l’incidenza sulla loro autonomia finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione siciliana hanno impugnato in via principale l’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 66 del 2014, deducendo la lesione delle competenze e dell’autonomia finanziaria garantite dai rispettivi statuti speciali e dalle norme di attuazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 66 del 2014 nella parte in cui si applica alla Regione siciliana; ha dichiarato estinto il processo, per rinuncia, relativamente alle impugnazioni delle Province autonome di Bolzano e di Trento, limitatamente alle disposizioni indicate.
Il principio
Le misure statali di contenimento della spesa non possono applicarsi automaticamente alle autonomie speciali quando incidono su ambiti coperti dalla loro autonomia finanziaria definita dallo statuto e dalle norme di attuazione: in tali casi la disposizione statale è costituzionalmente illegittima nella parte in cui si estende alla Regione a statuto speciale.
Domande e risposte
Quale norma è stata dichiarata incostituzionale?
L’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 66 del 2014, ma solo nella parte in cui si applicava alla Regione siciliana.
Cosa significa «processo estinto» per Bolzano e Trento?
Significa che le Province autonome hanno rinunciato (in tutto o in parte) ai loro ricorsi e la Corte non ha deciso nel merito quelle questioni, dichiarando estinto il giudizio.
Perché conta lo statuto speciale?
Perché le autonomie speciali godono di un’autonomia finanziaria rafforzata: le misure statali di spending review non possono comprimere tale autonomia in modo unilaterale.
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