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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza dibattimentale del 24 ottobre 2017, allegata alla sentenza n. 250 del 2017, la Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi di due associazioni di pensionati INAIL e INPS in un giudizio sul blocco della perequazione delle pensioni: non erano parti del giudizio principale né titolari di un interesse qualificato e diretto.

Di cosa si tratta

L’ordinanza nasce nel giudizio promosso dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, sulle norme che hanno disciplinato il meccanismo di rivalutazione (perequazione) delle pensioni dopo la nota sentenza n. 70 del 2015. Due sigle sindacali di pensionati avevano chiesto di intervenire per difendere gli interessi della categoria.

La questione di legittimità costituzionale

L’oggetto dell’intervento riguardava l’art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011 (come sostituito dal d.l. n. 65 del 2015) e l’art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, in materia di perequazione pensionistica. Si discuteva se il Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e l’Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS potessero partecipare al giudizio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi gli interventi. I due soggetti non erano parti del giudizio a quo e non erano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio: il loro interesse collettivo statutario è diverso dalle posizioni soggettive individuali dei ricorrenti nel giudizio principale.

Il principio

Anche le associazioni rappresentative di interessi collettivi o di categoria non possono intervenire nel giudizio incidentale se non sono parti del processo a quo e non vantano un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto dedotto in giudizio e suscettibile di essere pregiudicato in via immediata e irrimediabile dall’esito del giudizio costituzionale.

Domande e risposte

Un sindacato di pensionati può intervenire in un giudizio sulla perequazione delle pensioni?

No, se non è parte del giudizio principale e non vanta un interesse qualificato e diretto: l’interesse collettivo statutario non coincide con le posizioni individuali dei ricorrenti.

Perché la Corte distingue interesse collettivo e interesse qualificato?

Perché l’interesse della categoria è generico e mediato, mentre per intervenire serve un interesse immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo.

Questa ordinanza richiama precedenti?

Sì: la Corte si rifà alla propria costante giurisprudenza, tra cui le sentenze n. 85, n. 70 e n. 35 del 2017 e l’ordinanza allegata a quest’ultima.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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