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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sull’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l’applicabilità dell’art. 373 cod. proc. civ. al processo tributario. La mancanza di tutela cautelare contro la sentenza di secondo grado tributaria impugnata in Cassazione non viola la Costituzione.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria regionale per la Calabria si è trovata a dover decidere su una domanda di sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva della propria sentenza di secondo grado, presentata da una contribuente che aveva proposto ricorso per cassazione. La norma processuale tributaria esclude l’applicabilità delle disposizioni sull’effetto sospensivo automatico tipiche del rito civile, e la Cassazione aveva già chiarito che nel processo tributario non è possibile alcuna tutela cautelare avverso la sentenza di appello.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 era impugnato dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria (r.o. n. 113 del 2012) in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della Costituzione e all’art. 6 della CEDU. Giudice relatore: Gaetano Silvestri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il processo tributario è un procedimento speciale che può legittimamente avere regole diverse da quelle del processo civile ordinario. L’assenza di tutela cautelare nelle more del giudizio di Cassazione non viola i parametri costituzionali evocati, anche in considerazione del fatto che la questione analoga era già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 217 del 2010.

Il principio

Il legislatore può prevedere un processo tributario speciale con regole diverse da quelle del processo civile ordinario, anche escludendo specifici strumenti di tutela cautelare, senza violare il diritto di difesa o il giusto processo, purché siano garantite forme adeguate di tutela giurisdizionale complessiva.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 373 del codice di procedura civile?

Consente al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata con ricorso per cassazione di sospendere l’esecuzione della sentenza medesima quando dall’esecuzione può derivare un danno grave e irreparabile. Nel processo tributario questa norma non è applicabile.

Come può il contribuente tutelarsi durante il giudizio di Cassazione?

Può chiedere la rateizzazione del debito, proporre istanza di sospensione amministrativa all’Agenzia delle Entrate, o sfruttare le specifiche procedure di definizione agevolata eventualmente previste dalla legge. Non è invece possibile sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza di appello tributaria.

Perché la questione era stata già dichiarata inammissibile nel 2010?

Con la sentenza n. 217 del 2010, la Corte aveva dichiarato inammissibile una questione analoga perché il rimettente non aveva tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata. In questa seconda rimessione, il giudice ha precisato che la Cassazione aveva nel frattempo formato un diritto vivente che escludeva ogni possibilità di tutela cautelare, rendendo inutile il tentativo di interpretazione alternativa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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