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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sull’art. 435, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che l’appellante notifichi il ricorso entro dieci giorni dal decreto di fissazione dell’udienza. Il regime processuale non viola la parità delle parti garantita dall’art. 111 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Roma aveva sollevato la questione in due procedimenti aventi ad oggetto rilascio di immobili per finita locazione. In entrambi i casi l’appellante aveva notificato il ricorso in appello oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 435, secondo comma, cod. proc. civ. Secondo il diritto vivente della Cassazione, la notifica tardiva non è causa di improcedibilità se è rispettato il termine «a comparire» previsto dal terzo comma dello stesso articolo.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 435, secondo comma, del codice di procedura civile era impugnato dalla Corte d’appello di Roma (r.o. nn. 92 e 93 del 2012) in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione. Giudice relatore: Mario Rosario Morelli.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. L’interpretazione del diritto vivente — secondo cui la violazione del termine di dieci giorni per la notifica non determina improcedibilità se è rispettato il termine a comparire — non crea una irragionevole disparità tra le parti, ma tutela l’appellante (evitando l’improcedibilità per vizi formali) e l’appellato (garantendogli un termine adeguato per difendersi).

Il principio

Il termine di dieci giorni per la notifica del ricorso in appello nel rito del lavoro ha natura ordinatoria, non perentoria. La sua violazione non determina improcedibilità purché l’appellato riceva la notifica con un anticipo sufficiente rispetto all’udienza (termine a comparire). Questo assetto normativo realizza la parità delle parti garantita dall’art. 111 Cost.

Domande e risposte

Cos’è il rito del lavoro?

È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. del codice di procedura civile, applicabile alle controversie di lavoro subordinato, para-subordinato e previdenziali. È caratterizzato da oralità, concentrazione e speditezza.

Cosa si intende per «termine a comparire»?

È il termine minimo che deve intercorrere tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza, affinché la controparte abbia il tempo di prepararsi. Nel rito del lavoro è disciplinato dall’art. 435, terzo comma, cod. proc. civ.

Quando un termine processuale è perentorio?

Quando la legge lo qualifica espressamente come tale o quando la sua violazione comporta la decadenza dall’atto. Il termine perentorio non è prorogabile né sanabile. Il termine di dieci giorni per la notifica nell’appello lavoro non è perentorio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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