Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 135/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Siciliana sul governo del territorio, perche abbassavano la tutela dei boschi e delle fasce forestali rispetto agli standard statali in materia di ambiente.
Di cosa si tratta
I boschi e le fasce forestali sono beni ambientali protetti: la legge statale fissa un livello minimo di tutela che le Regioni non possono ridurre. La Regione Siciliana, con un intervento correttivo alla propria legge sul governo del territorio, aveva modificato la disciplina in materia, arrivando ad abrogare una serie di previsioni della precedente legge forestale regionale dedicate alla protezione dei boschi e della vegetazione. Il Governo aveva impugnato queste modifiche, sostenendo che riducessero il livello di tutela ambientale garantito dallo Stato. In gioco c’era il confine tra l’autonomia della Regione, anche a statuto speciale, nel disciplinare il proprio territorio e la competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che funziona come una soglia di protezione non comprimibile. La Corte ha dovuto stabilire se la Sicilia, intervenendo sul governo del territorio, avesse oltrepassato quel limite, indebolendo la tutela del patrimonio forestale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 12 della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2 (intervento correttivo alla legge regionale n. 19 del 2020 sul governo del territorio), che sostituiva l’art. 37 della legge regionale n. 19 del 2020. Il ricorso, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, invocava in particolare l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sulla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 37 della legge regionale n. 19 del 2020, come sostituito dall’art. 12 della legge regionale n. 2 del 2021, nella parte in cui abrogava diverse disposizioni della legge forestale regionale del 1996 relative ai boschi e alle fasce forestali, e del successivo comma 6 dello stesso articolo. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative al comma 4. Vengono cosi rimosse le norme che riducevano la tutela del patrimonio forestale.
Il principio
La tutela dei boschi e delle fasce forestali rientra nella competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che fissa un livello di protezione non riducibile: la Regione non puo, disciplinando il governo del territorio, abrogare previsioni che garantiscono quella tutela abbassando lo standard ambientale.
Domande e risposte
Perche la Regione non poteva abrogare quelle norme?
Perche cosi facendo riduceva la protezione dei boschi al di sotto del livello minimo garantito dalla competenza statale sull’ambiente, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Tutto l’intervento regionale e stato annullato?
No. La Corte ha dichiarato illegittimi i commi 5 e 6 dell’art. 37, mentre ha dichiarato inammissibili le questioni sul comma 4 dello stesso articolo.
Cosa significa che la tutela dell’ambiente fissa uno standard minimo?
Significa che le Regioni possono prevedere protezioni maggiori, ma non inferiori a quelle stabilite dallo Stato: la tutela ambientale opera come una soglia che non puo essere abbassata.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (secondo comma, lettera s).
- Art. 9 della Costituzione – tutela del paesaggio e dell’ambiente.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.