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Con l’ordinanza n. 134/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione ambientalista in un giudizio promosso dal Governo contro una legge regionale.
Di cosa si tratta
Nel processo davanti alla Corte costituzionale non chiunque puo partecipare: le regole sull’accesso al giudizio sono rigorose, soprattutto nei ricorsi in via principale promossi dallo Stato contro una legge regionale, dove le parti sono in linea di principio lo Stato e la Regione. Talvolta soggetti esterni, come associazioni portatrici di interessi collettivi, chiedono di intervenire per far valere le proprie ragioni. In questa vicenda, un’associazione ambientalista aveva chiesto di intervenire in un giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro una legge regionale. La Corte ha dovuto stabilire, in via preliminare, se questa partecipazione fosse ammissibile. Si tratta di un profilo processuale di rilievo generale, perche definisce chi puo prendere parte al controllo di costituzionalita delle leggi e a quali condizioni anche le associazioni rappresentative di interessi diffusi, come quelli ambientali, possano far sentire la propria voce.
La questione di legittimità costituzionale
L’ordinanza riguarda un profilo processuale: l’ammissibilita dell’intervento spiegato dall’Associazione Legambiente Sicilia Aps nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe contro una legge regionale. Non viene affrontato il merito della questione di legittimità costituzionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dall’Associazione Legambiente Sicilia Aps. La pronuncia, di carattere processuale, esclude la partecipazione dell’associazione al giudizio, senza incidere sull’esame del merito della legge regionale impugnata, che prosegue tra le parti necessarie.
Il principio
L’intervento di soggetti terzi, comprese le associazioni rappresentative di interessi diffusi, nel giudizio in via principale promosso dallo Stato contro una legge regionale e ammesso solo a condizioni rigorose; in mancanza, l’intervento e dichiarato inammissibile.
Domande e risposte
Perche un’associazione ambientalista non puo intervenire liberamente?
Perche nel giudizio in via principale le parti sono in linea di principio lo Stato e la Regione. L’intervento di terzi e ammesso solo in casi limitati e a condizioni stringenti, qui ritenute non soddisfatte.
Questa decisione riguarda il merito della legge regionale?
No. L’ordinanza decide solo sull’ammissibilita dell’intervento. La valutazione di legittimità della legge regionale prosegue separatamente nel giudizio principale.
Le associazioni non hanno quindi voce sui temi ambientali davanti alla Corte?
Possono averla in modo limitato. La Corte applica criteri rigorosi sull’intervento dei terzi, ma cio non esclude che gli interessi ambientali siano comunque considerati nel giudizio attraverso le parti necessarie.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione – tutela del paesaggio e dell’ambiente, sullo sfondo del giudizio.
- Art. 134 della Costituzione – competenze della Corte costituzionale.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.