Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha respinto le censure mosse a norme della Regione Piemonte in materia ambientale: in parte non fondate, in riferimento alla tutela dell’ambiente, e in parte inammissibili, quanto ai parametri europei e processuali.

Di cosa si tratta

Il giudizio riguardava disposizioni della Regione Piemonte collegate alla manovra finanziaria, incidenti su profili di tutela dell’ambiente. La materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» è affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Piemonte, seconda sezione, ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché agli artt. 102, primo comma, e 117, primo comma, Cost. in relazione a fonti dell’Unione europea.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e inammissibili quelle sollevate in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 117, primo comma, Cost. in relazione alle fonti europee evocate.

Il principio

Le censure relative alla tutela dell’ambiente non hanno trovato fondamento, mentre quelle ancorate ai parametri europei e processuali sono risultate inammissibili: la Corte conferma la disciplina regionale impugnata, senza riscontrare l’invasione della competenza statale.

Domande e risposte

Cosa distingue una pronuncia di «non fondatezza» da una di «inammissibilità»?

La non fondatezza riguarda il merito: la norma supera l’esame di costituzionalità. L’inammissibilità riguarda invece un vizio del modo in cui la questione è stata posta, che impedisce alla Corte di esaminarla nel merito.

La tutela dell’ambiente è sempre statale?

La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è competenza esclusiva dello Stato; in questo caso, però, la Corte non ha ritenuto che le norme piemontesi invadessero tale competenza.

Qual era l’esito complessivo?

Le norme regionali impugnate sono rimaste in vigore: nessuna dichiarazione di illegittimità.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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