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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha respinto e in parte dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal TAR Sicilia su una legge della Regione Siciliana in materia di tributi sulle attività estrattive (cave).

Di cosa si tratta

La Regione Siciliana aveva modificato la disciplina di un tributo collegato alle attività estrattive (cave). Alcune imprese del settore contestavano la legittimità delle nuove regole, e il giudice amministrativo dubitava della loro conformità ai principi costituzionali in materia tributaria e di tutela della proprietà.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2015, che aveva modificato l’art. 12, commi 1 e 8, della legge regionale n. 9 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la costituzione di una parte privata; inammissibili le questioni sul comma 8 dell’art. 12 (in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. e all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU); e non fondate le questioni sul comma 1 dell’art. 12 (in riferimento agli artt. 53 e 3 Cost.). Nessuna norma è stata annullata.

Il principio

Le modifiche tributarie regionali in materia di cave, nei limiti esaminati, non contrastano con i principi di capacità contributiva e di ragionevolezza: le questioni sono state respinte o dichiarate inammissibili.

Domande e risposte

Le norme regionali sulle cave sono state annullate?

No. La Corte ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate: le disposizioni restano in vigore.

Quali parametri costituzionali erano stati invocati?

Gli artt. 3, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.

Che cos’è l’art. 53 della Costituzione?

È la norma che sancisce il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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