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La Corte accoglie in gran parte il ricorso statale contro il collegato alla stabilità regionale veneta 2017: dichiara illegittimi diversi articoli per invasione di competenze statali, salvando solo una disposizione in materia di tutela dell’ambiente.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato più disposizioni della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (collegato alla legge di stabilità regionale 2017), ritenendo che invadessero ambiti riservati allo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95, commi 2, 4 e 5, della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in particolare al secondo comma, lettera s), sulla tutela dell’ambiente. Il giudizio era promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95, commi 4 e 5, della legge regionale, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 95, comma 2, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Il principio
Il legislatore regionale non può invadere le materie di competenza esclusiva statale, in particolare la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; le norme che vi si sovrappongono sono illegittime.
Domande e risposte
Tutta la legge regionale è stata annullata?
No. Solo alcuni articoli sono stati dichiarati illegittimi; una disposizione (art. 95, comma 2) è stata salvata e le altre questioni rinviate ad altre pronunce.
Chi ha impugnato la legge?
Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale.
Qual era il vizio principale?
L’invasione di competenze statali, in particolare in materia ambientale, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro centrale sul riparto di competenze Stato-Regioni, in particolare la tutela dell’ambiente
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