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La Corte dichiara non fondate le questioni sulla riforma della previdenza forense del 1980, salvando il meccanismo di calcolo della pensione degli avvocati. Una censura fiscale è invece inammissibile.
Di cosa si tratta
Nel contenzioso tra un avvocato e la Cassa forense, il Tribunale di Palermo dubitava delle regole che disciplinano il calcolo della pensione e i contributi nel sistema previdenziale degli avvocati.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma (e, per un profilo, all’art. 53, primo comma) della Costituzione. La questione era sollevata in via incidentale dal Tribunale ordinario di Palermo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni riferite agli artt. 3 e 38 Cost. e inammissibili quelle riferite all’art. 53, primo comma, Cost.
Il principio
Il sistema di calcolo della previdenza forense rientra nella discrezionalità del legislatore nel bilanciare adeguatezza delle prestazioni (art. 38 Cost.) ed equilibrio finanziario della Cassa: non vi è violazione di uguaglianza né del diritto alla previdenza adeguata.
Domande e risposte
La pensione degli avvocati è stata modificata dalla Corte?
No. La Corte ha confermato la legittimità del meccanismo di calcolo previsto dalla riforma forense del 1980.
Che cosa contestava il giudice?
Lamentava una possibile disparità di trattamento e un’inadeguatezza della prestazione previdenziale.
Perché la censura fiscale è inammissibile?
Perché la questione riferita all’art. 53 Cost. sulla capacità contributiva non è stata sollevata in modo da poter essere esaminata nel merito.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — parametro sul diritto a una previdenza adeguata
- Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di uguaglianza
- Art. 53 della Costituzione — parametro sulla capacità contributiva, oggetto della censura dichiarata inammissibile
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