Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 212 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sui termini per la convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto dal questore.

Di cosa si tratta

Quando lo straniero che chiede protezione internazionale viene trattenuto in un centro, la misura incide sulla sua libertà personale e deve essere convalidata dall’autorità giudiziaria entro termini stringenti, a garanzia dei diritti della persona. La legge stabilisce che il provvedimento del questore sia sottoposto al giudice per la convalida entro un termine breve. Nel caso esaminato, il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, doveva decidere sul riesame della convalida di un trattenimento disposto dal questore nei confronti di uno straniero che aveva manifestato l’intenzione di chiedere la protezione internazionale. Il giudice ha dubitato della legittimità costituzionale della norma che, rinviando alla disciplina sull’espulsione, individua il momento da cui decorrono le quarantotto ore per chiedere la convalida. Il timore era che questo meccanismo potesse comprimere la tutela della libertà personale del richiedente, garantita dalla Costituzione. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015 (accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), nella parte in cui rinvia all’art. 14 del Testo unico sull’immigrazione, sollevato dal Tribunale di Milano in riferimento all’art. 13 della Costituzione, sulla libertà personale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non vi è quindi una pronuncia sul merito: la disciplina dei termini per la convalida del trattenimento resta in vigore e la sua conformità all’art. 13 della Costituzione non è stata esaminata.

Il principio

L’inammissibilità chiude il giudizio per ragioni processuali, senza valutare la fondatezza della censura: la disciplina sul trattenimento del richiedente protezione resta applicabile e il dubbio potrà essere riproposto con un’ordinanza di rimessione che superi gli ostacoli rilevati.

Domande e risposte

Cosa è la convalida del trattenimento?

È il controllo con cui il giudice verifica, entro termini brevi, la legittimità della misura che limita la libertà dello straniero trattenuto, a garanzia dell’art. 13 della Costituzione.

La Corte ha detto che il meccanismo è legittimo?

No: ha dichiarato la questione inammissibile, quindi non si è pronunciata sul merito della disciplina.

Restano garanzie per il richiedente protezione?

Sì: il trattenimento deve comunque essere convalidato dal giudice nei termini di legge; la decisione non incide su questa garanzia.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.