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La legge regionale del Veneto che impone il trasferimento o l’attribuzione di un diverso incarico al dipendente regionale condannato in primo grado per reati contro la pubblica amministrazione non invade la competenza esclusiva statale in materia penale. Si tratta di una misura organizzativa cautelare a tutela del buon andamento dell’amministrazione, non di una sanzione penale.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva introdotto con la legge n. 4 del 2004 (“Norme per la trasparenza dell’attività amministrativa regionale”) la norma per cui il dipendente condannato in primo grado per reati contro la PA doveva essere immediatamente trasferito ad altra sede o assegnato ad altro incarico. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato questa disposizione sostenendo che invadesse la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Governo ha impugnato l’art. 3 della legge regionale veneta n. 4 del 2004 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, sostenendo che la norma regionale si sovrapponesse alla legge statale n. 97 del 2001 (sui rapporti tra procedimento penale e disciplinare) e introducesse “effetti sanzionatori” conseguenti a fatti reato, incidendo sulla materia penale di esclusiva competenza statale.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata non fondata. La Corte ha riconosciuto che la legge regionale opera solo per i reati contro la PA non già coperti dalla legge statale n. 97 del 2001 (grazie alla clausola di salvezza). Il trasferimento provvisorio di sede o l’assegnazione ad altro incarico non è una sanzione penale, ma una misura organizzativa cautelare: tutela l’immagine e la credibilità dell’amministrazione regionale, che il principio di buon andamento richiede di salvaguardare.
Il principio
La materia penale comprende le norme incriminatrici e l’apparato sanzionatorio penale; non include le misure organizzative cautelari che la pubblica amministrazione adotta per tutelare la propria immagine e il buon andamento dei propri uffici a fronte di una condanna, anche non definitiva, di un dipendente. Tali misure rientrano nella competenza residuale regionale in materia di organizzazione dei propri uffici.
Domande e risposte
Un dipendente regionale condannato in primo grado può essere trasferito prima della condanna definitiva?
Sì, secondo la sentenza. La condanna di primo grado, pur non definitiva, espone già l’amministrazione a un pregiudizio di immagine tale da giustificare misure organizzative cautelari. Il trasferimento non è una sanzione ma uno strumento di tutela del buon andamento.
Che rapporto c’è tra questa legge regionale e la legge statale n. 97 del 2001?
La legge statale n. 97 del 2001 regola i reati gravi (peculato, concussione, corruzione ecc.): prevede il trasferimento in caso di rinvio a giudizio e la sospensione in caso di condanna non definitiva. La legge regionale veneta, grazie alla sua clausola di salvezza, si applica solo ai reati non elencati nella legge statale, senza sovrapposizioni.
La misura del trasferimento è reversibile?
Sì. La norma regionale fa “salvo quanto previsto dalle norme vigenti”, garantendo l’applicazione della disciplina statale che, in caso di proscioglimento, consente il ripristino della situazione precedente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale
- Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.