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La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia che esclude dal computo degli elettori iscritti nelle liste i residenti all’estero ai fini del quorum partecipativo nelle elezioni comunali è costituzionalmente legittima. La norma non viola il principio di eguaglianza del voto ed è espressione della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di ordinamento degli enti locali.
Di cosa si tratta
La Regione Friuli-Venezia Giulia, caratterizzata da un alto tasso di emigrazione, aveva previsto che, ai fini del raggiungimento del quorum del 50% richiesto per la validità dell’elezione del Sindaco nei Comuni fino a 15.000 abitanti con una sola lista, non si computassero gli elettori iscritti nell’anagrafe dei residenti all’estero. Il Governo ha impugnato questa disposizione sostenendo che violasse l’art. 48 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 comma 2 della legge regionale n. 21 del 2003 in riferimento all’art. 48 della Costituzione e alle norme statutarie sulla competenza legislativa regionale in materia elettorale. Il Governo sosteneva che la norma “estrometterebbe” alcuni elettori dal corpo elettorale, violando la parità del voto e limitando l’effettività del diritto di voto mediante astensione.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata non fondata. La Corte ha riconosciuto la competenza esclusiva regionale in materia elettorale (art. 4 n. 1-bis dello statuto speciale). L’art. 48 secondo comma Cost. garantisce la parità del voto nel momento in cui viene espresso, non nelle fasi anteriori. La determinazione del quorum attiene a un momento precedente e non lede il diritto di voto dei residenti all’estero. La norma risponde alla logica di favorire il rinnovo degli organi locali, scongiurando l’annullamento delle elezioni per mancato raggiungimento del quorum in zone ad alto tasso di emigrazione.
Il principio
Il principio di eguaglianza del voto sancito dall’art. 48 Cost. garantisce la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso. Le condizioni di validità della votazione (come i quorum partecipativi) attengono a una fase anteriore e non rientrano nell’ambito di tutela dell’art. 48. La Regione a statuto speciale è pienamente competente a disciplinare tali aspetti del procedimento elettorale degli enti locali.
Domande e risposte
Il voto dei residenti all’estero è meno “valido” con questa norma?
No. Se un residente all’estero si reca a votare, il suo voto è pienamente contato ai fini del risultato elettorale. La norma incide solo sul calcolo del quorum strutturale (la percentuale minima di partecipazione per la validità dell’elezione), non sull’espressione o sul peso del voto.
Perché l’astensione non è un modo di esercitare il diritto di voto?
La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 48 Cost., l’esercizio del voto è un dovere civico. La non partecipazione è una violazione di questo dovere, non una forma di espressione politica protetta dalla Costituzione, almeno ai fini della determinazione del quorum di validità.
Qual è il fondamento della competenza legislativa regionale in materia elettorale?
L’art. 4 n. 1-bis dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia attribuisce alla Regione la potestà legislativa esclusiva in materia di “ordinamento degli enti locali”. L’art. 7 del d.lgs. n. 9 del 1997 specifica che la Regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni.
Norme collegate
- Art. 48 della Costituzione — diritto di voto, parità del voto, dovere civico
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