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Le questioni di legittimità costituzionale sollevate da giudici di Napoli e Verona contro il testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) nella parte relativa alla restituzione delle somme in sequestro penale sono state in gran parte dichiarate infondate. La disciplina rientra nell’ambito della delega legislativa e persegue obiettivi di semplificazione; per una questione resta da valutare l’impatto di uno ius superveniens.
Di cosa si tratta
Il d.P.R. n. 115 del 2002 ha riformato la procedura di restituzione delle somme e dei beni già in sequestro nel processo penale, abrogando gli artt. 264 e 265 del codice di procedura penale e l’art. 84 delle disposizioni di attuazione. Tre giudici per le indagini preliminari (due di Verona e uno di Napoli) avevano sollevato questioni di illegittimità per eccesso di delega (art. 76 Cost.) e per irragionevolezza (artt. 3 e 97 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Le questioni riguardavano gli artt. 150, 151, 154 e 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, contestati per: mancanza di una valida delega a disciplinare la restituzione dei beni in sequestro; contrasto con i criteri direttivi di semplificazione della delega (art. 7 della legge n. 50 del 1999); irragionevolezza e violazione del buon andamento per la previsione di atti ripetitivi. In via subordinata, si contestava anche la stessa legge di delega per insufficienza dei criteri direttivi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato infondate le questioni sulla legge delega, sull’eccesso di delega della disciplina delle spese di restituzione e sull’irragionevolezza, e manifestamente infondate le questioni sull’art. 97 Cost. Per la questione relativa all’abrogazione dell’art. 84 delle disposizioni di attuazione (compenso del custode dopo il mancato ritiro), la Corte ha disposto la restituzione degli atti al rimettente per valutare l’impatto di una nuova legge (l. 311 del 2004) sopravvenuta nelle more del giudizio.
Il principio
La delega per il riordino di una materia con obiettivo di semplificazione non richiede criteri direttivi di merito per ciascuna singola materia delegata: è sufficiente il criterio generale del riordino. Il legislatore delegato può innovare la disciplina preesistente nella misura necessaria per conseguire la semplificazione e la coerenza sistematica, senza che ciò costituisca eccesso di delega.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la vecchia disciplina sulla restituzione delle somme in sequestro?
L’art. 264 c.p.p. prevedeva che, decorso un anno dall’inoppugnabilità della sentenza, le somme venissero depositate presso l’Ufficio del registro, e dopo ulteriori due anni devolute alla Cassa delle ammende. Il testo unico ha semplificato il procedimento con scansioni temporali più brevi e una procedura più snella.
Cos’è la “certificazione di compatibilità economico-finanziaria”?
In questo contesto non è rilevante: la sentenza riguarda la restituzione delle somme in sequestro penale. La certificazione era il cuore della sentenza n. 171/2005 sui contratti collettivi della Provincia di Trento.
Cosa ha imposto lo ius superveniens sulla questione del compenso al custode?
La legge finanziaria 2005 (l. n. 311 del 2004) aveva introdotto, per le procedure non concluse, una disciplina speciale per l’alienazione dei beni sequestrati con tariffe forfettizzate. La Corte ha restituito gli atti al rimettente per verificare se questa nuova norma rendesse ancora rilevante la questione sollevata.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento della pubblica amministrazione, invocato (e respinto) dai rimettenti
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza legislativa
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