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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 36 della legge n. 121/1981 e sull’art. 2 del D.P.R. n. 339/1982, che permettono il transito nei ruoli civili solo al personale della Polizia di Stato dichiarato non idoneo al servizio, escludendo i Carabinieri. L’autonomia degli ordinamenti delle diverse forze di polizia giustifica una disciplina differenziata, non configurabile come discriminazione incostituzionale.
Di cosa si tratta
Un militare dell’Arma dei Carabinieri viene dichiarato permanentemente non idoneo al servizio per lesioni riportate fuori servizio. Chiede di transitare nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, come è possibile per i dipendenti della Polizia di Stato in situazione analoga. Il Ministero nega, ritenendo la disciplina applicabile solo alla Polizia di Stato. Il TAR della Liguria solleva la questione di incostituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR della Liguria dubita, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione, che l’art. 36 della legge n. 121/1981 e l’art. 2 del D.P.R. n. 339/1982 violino il principio di uguaglianza limitando ai soli dipendenti della Polizia di Stato la facoltà di transitare in ruoli diversi in caso di inidoneità al servizio.
La decisione della Corte
La questione non è fondata. La legge n. 121/1981, pur unificando le funzioni di polizia, mantiene distinti e autonomi gli ordinamenti del personale delle diverse forze. L’Arma dei Carabinieri mantiene lo status militare; la Polizia di Stato è stata smilitarizzata. Questa distinzione di fondo giustifica regimi giuridici differenti per gli aspetti del rapporto di lavoro, compresa la disciplina dell’inidoneità al servizio. Depositata il 9 dicembre 2005.
Il principio
Identità di funzioni di polizia non implica uniformità degli ordinamenti del personale. La distinzione tra l’Arma dei Carabinieri (forza armata ad ordinamento militare) e la Polizia di Stato (personale civile smilitarizzato) giustifica una diversa disciplina su ogni aspetto del rapporto di impiego, inclusa la disciplina del transito in altri ruoli in caso di inidoneità.
Domande e risposte
I Carabinieri dichiarati non idonei non hanno quindi nessuna tutela?
La questione riguardava la disciplina anteriore al 1999. La legge 28 luglio 1999, n. 266 ha poi esteso anche al personale delle Forze armate (inclusa l’Arma dei Carabinieri) la possibilità di transitare nei ruoli civili del Ministero della difesa, ma in via non retroattiva. Il ricorrente era stato dichiarato non idoneo nel 1997, prima della nuova legge.
Perché la nuova legge del 1999 non si applicava al caso concreto?
Perché l’irretroattività è la regola (art. 11 delle preleggi) e la normativa attuativa prevedeva espressamente il transito solo per inidoneità accertate dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.
Cosa dice la Corte sulla disparità tra funzioni identiche?
La Corte ribadisce che l’unità funzionale delle forze di polizia (ai fini del coordinamento e del trattamento economico) non implica identità di ordinamento: le Forze armate mantengono la loro specificità di status militare, che giustifica regimi distinti su carriera, progressione e disciplina del rapporto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato dal rimettente ma ritenuto non violato data la diversità degli ordinamenti.
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione, invocato tra i parametri.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.