Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 4 del decreto-legge n. 253/2002 in materia di crediti d’imposta per investimenti. Il decreto-legge è decaduto per mancata conversione e la norma di sanatoria dei suoi effetti (art. 62, comma 7, legge n. 289/2002) non è stata specificamente censurata dal rimettente, rendendo il giudizio privo di oggetto.

Di cosa si tratta

Un contribuente cagliaritano aveva utilizzato nella mattina del 13 novembre 2002 un credito d’imposta ex art. 8 della legge n. 388/2000 per gli investimenti. Quello stesso giorno è entrato in vigore il decreto-legge n. 253/2002 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 novembre) che sospendeva immediatamente l’utilizzo di tali crediti. Il contribuente sostiene di non aver potuto conoscere il decreto prima di usufruire del beneficio. L’Agenzia delle entrate emette un avviso di recupero dell’imposta con sanzioni.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Cagliari dubita, in riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione, della legittimità dell’art. 4 del decreto-legge n. 253/2002 che prevedeva l’entrata in vigore immediata del decreto, ritenendo impossibile per il contribuente conoscere il decreto nella stessa mattina della sua pubblicazione.

La decisione della Corte

La questione è manifestamente inammissibile. Il decreto-legge n. 253/2002 è decaduto per mancata conversione in legge. Prima della decadenza, l’art. 62, comma 7, della legge finanziaria 2003 (l. n. 289/2002) aveva abrogato gli artt. 1 e 2 del decreto facendone salvi gli effetti. Il rimettente ha censurato solo la norma del decreto decaduto, non la norma di sanatoria, che è la disposizione realmente applicabile. Depositata il 9 dicembre 2005.

Il principio

La legge di sanatoria degli effetti di un decreto-legge non convertito non è un «idoneo equipollente» della conversione. Una questione di legittimità costituzionale sollevata sulla norma del decreto decaduto è inammissibile se non comprende anche la norma di sanatoria che ne ha fatto propri gli effetti e che è la disposizione effettivamente applicabile nel giudizio a quo.

Domande e risposte

Cosa succede quando un decreto-legge non viene convertito in legge?

Decade con effetto ex tunc (come se non fosse mai esistito). Il Parlamento può tuttavia adottare una legge che faccia salvi gli effetti prodottisi durante la vigenza del decreto. In quel caso, sono gli effetti salvati dalla legge (non il decreto stesso) a rimanere nell’ordinamento.

Perché il rimettente non ha censurato anche la norma di sanatoria?

Probabilmente perché si è concentrato sulla norma che riteneva lesiva (l’entrata in vigore immediata del decreto), senza considerare che la norma applicabile nel giudizio era ormai quella della legge finanziaria 2003 che aveva fatto salvi quegli effetti.

Il contribuente poteva invocare la non conoscibilità del decreto?

La Corte non entra nel merito. L’Avvocatura dello Stato aveva peraltro osservato che il profilo soggettivo del contribuente (ignoranza del decreto) può rilevare ai fini delle sanzioni tributarie, non per l’obbligo di restituzione dell’imposta.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.