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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 91 del R.D. n. 642/1907 in materia di giudizio di ottemperanza amministrativo. La comunicazione della segreteria è uno strumento costituzionalmente ammissibile al posto della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, purché assicuri la trasmissione integrale del ricorso in modo completo e tempestivo, consentendo alla PA di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.

Di cosa si tratta

Una farmacia siciliana ottiene un decreto ingiuntivo contro la ASL di Trapani per il pagamento di presidi sanitari. Non ricevendo il pagamento, propone ricorso per l’esecuzione del giudicato (giudizio di ottemperanza) davanti al TAR della Sicilia, depositando direttamente il ricorso senza previa notifica all’amministrazione. Il TAR dubita che la sola comunicazione della segreteria sia sufficiente a garantire il contraddittorio nel giudizio di ottemperanza.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR della Sicilia dubita, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, che l’art. 91 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 — che prevede la sola comunicazione della segreteria anziché la notifica tramite ufficiale giudiziario — sia compatibile con i principi del giusto processo e del diritto di difesa nel giudizio di ottemperanza.

La decisione della Corte

La questione non è fondata. La comunicazione e la notificazione sono strumenti equivalenti ai fini del contraddittorio quando la comunicazione assicuri la trasmissione integrale e tempestiva dell’atto. L’art. 91, interpretato in senso costituzionalmente orientato, richiede che la segreteria comunichi l’intero ricorso e non solo l’avviso della sua proposizione. In tal modo il diritto di difesa della PA è pienamente garantito. Depositata il 9 dicembre 2005.

Il principio

Nel giudizio di ottemperanza la comunicazione della segreteria è costituzionalmente ammissibile in luogo della notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, a condizione che abbia ad oggetto l’intero atto introduttivo e sia effettuata in tempo utile per consentire all’amministrazione di predisporre le proprie difese. Questa interpretazione rende la norma conforme agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Domande e risposte

Come funziona oggi il giudizio di ottemperanza?

Il ricorso è depositato in segreteria. La segreteria lo comunica integralmente all’amministrazione, la quale ha venti giorni per trasmettere le proprie osservazioni. Solo dopo si fissa l’udienza. Il giudice può anche nominare un commissario ad acta se l’amministrazione non adempie spontaneamente.

Cosa cambia con questa sentenza rispetto alla prassi delle segreterie?

La Corte chiarisce che le segreterie sono tenute a trasmettere il testo integrale del ricorso (non solo un avviso della sua proposizione), altrimenti il contraddittorio non è validamente instaurato. Le parti non possono controllare le modalità di comunicazione, quindi l’obbligo è di natura istituzionale.

La notifica a mezzo ufficiale giudiziario è necessaria nel giudizio di ottemperanza?

No, secondo la Corte. Lo strumento della comunicazione integrale della segreteria è idoneo a garantire lo stesso risultato della notificazione senza le sue maggiori formalità e i suoi costi, purché rispetti i requisiti di completezza e tempestività.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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