Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’entrata in vigore del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) e sulla proroga operata dall’art. 5-bis del d.l. n. 411/2001: il parametro invocato (art. 76 Cost.) non era pertinente alla proroga disposta con legge ordinaria di conversione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Bologna, nel corso di un procedimento penale per violazione della legge n. 47/1985 (reati edilizi), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 138 del d.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) e dell’art. 5-bis del d.l. n. 411/2001, che avevano fissato e poi differito l’entrata in vigore del T.U. al 30 giugno 2002. Il dubbio era se, nei nove giorni di vigenza del T.U. tra il 1 e il 10 gennaio 2002, si fosse determinata l’abrogazione dell’art. 20 della legge n. 47/1985 (sanzioni penali edilizie).

La questione di legittimità costituzionale

Art. 138 del d.P.R. n. 380/2001 e art. 5-bis del d.l. n. 411/2001 (conv. l. n. 463/2001), censurati in riferimento all’art. 76 Cost. Il rimettente sosteneva che la proroga dell’entrata in vigore del T.U. edilizia eccedesse i principi della legge delega n. 50/1999. Giudice rimettente: Tribunale di Bologna.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente infondate entrambe le questioni. Quanto all’art. 138 d.P.R. n. 380/2001, la questione era già manifestamente infondata per ragioni attinenti alla portata dell’art. 76 Cost. Quanto all’art. 5-bis d.l. n. 411/2001, il parametro dell’art. 76 Cost. era del tutto inconferente, perché la proroga era stata disposta con legge ordinaria di conversione, non con atto delegato. Il rimettente poneva in realtà una questione meramente interpretativa sulla successione nel tempo delle leggi penali.

Il principio

L’art. 76 Cost. (eccesso di delega) non è un parametro pertinente per censurare una norma contenuta in una legge ordinaria di conversione, che non è atto delegato. Il problema della successione nel tempo delle leggi penali va risolto con i normali criteri interpretativi (art. 2 c.p.).

Domande e risposte

Cosa succede se una legge di delega entra in vigore abrogando una norma penale e poi ne viene prorogata l’entrata in vigore?

La questione deve essere risolta applicando l’art. 2 c.p. (successione di leggi penali nel tempo), che governa la successione di norme nel tempo in materia penale.

Il Testo Unico Edilizia ha abrogato le sanzioni penali della legge n. 47/1985?

Le sanzioni penali edilizie erano state “reintrodotte” dall’art. 44 dello stesso d.P.R. n. 380/2001, per cui non si è determinato un vuoto normativo definitivo.

Quando è pertinente il parametro dell’art. 76 Cost. (eccesso di delega)?

Solo quando si censura un atto emanato in esercizio di una delega legislativa (decreto legislativo o decreto del Presidente della Repubblica delegato). Non si applica alle leggi ordinarie di conversione di decreti-legge.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.