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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione della Regione Emilia-Romagna sull’art. 67 della legge finanziaria 2003 (incentivi all’imprenditoria giovanile nei Comuni montani): la censura poggiava su una premessa mai dimostrata, cioè che gli incentivi alle imprese giovanili costituiscano materia di potestà regionale esclusiva.

Di cosa si tratta

La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato l’art. 67 della l. n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), che estendeva ai Comuni montani con meno di 5.000 abitanti la normativa sugli incentivi all’imprenditoria giovanile del Mezzogiorno, attribuendo al CIPE — su proposta del Ministro dell’economia — il potere di determinare criteri e procedure applicative.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 67 della l. n. 289/2002, censurato in riferimento agli artt. 117, commi 4 e 6, e 119 Cost. nonché al principio di leale collaborazione. La Regione assumeva che gli incentivi alle imprese giovanili fossero materia di potestà regionale esclusiva. Ricorrente: Regione Emilia-Romagna.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione: la premessa da cui muoveva la censura — che gli incentivi alle imprese giovanili siano materia di competenza regionale esclusiva — non era supportata da alcuna motivazione, ed era anzi dubbia in sé. La Regione non aveva dimostrato questa qualificazione, necessaria per fondare la doglianza. Anche l’ambito non esclusivamente regionale dell’intervento avrebbe richiesto ulteriore motivazione.

Il principio

Nel giudizio in via principale, la Regione ricorrente deve motivare la qualificazione della materia come di propria competenza esclusiva. Se tale qualificazione è contestata e apoditticamente affermata senza argomentazione, la questione è inammissibile per genericità della censura.

Domande e risposte

Quando uno Stato può istituire fondi speciali a favore di enti locali nelle materie regionali?

L’art. 119, comma 5, Cost. consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive a favore di determinati Comuni per promuovere lo sviluppo economico. La Corte non ha escluso che il fondo potesse essere istituito dallo Stato.

Chi è il CIPE e qual è il suo ruolo in questa vicenda?

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. La norma impugnata gli attribuiva il potere di fissare criteri e procedure per gli incentivi, su proposta del Ministro dell’economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Che significa censura generica nel giudizio costituzionale in via principale?

Significa che la Regione ha formulato la propria doglianza senza motivare adeguatamente i presupposti su cui si fonda. In questo caso, non aveva dimostrato che la materia fosse di competenza regionale esclusiva.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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