Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 64 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma campana che, di fatto, consentiva al Presidente della Regione di azzerare il conteggio dei mandati già svolti, ribadendo il limite dei due mandati consecutivi.
Di cosa si tratta
Per evitare un’eccessiva concentrazione e personalizzazione del potere, la legge statale prevede che il Presidente di Regione non sia immediatamente rieleggibile dopo due mandati consecutivi. La Regione Campania, con una legge del novembre 2024, aveva recepito formalmente questo limite, ma con una clausola decisiva: stabiliva che il conteggio dei due mandati decorresse “da quello in corso” alla data di entrata in vigore della legge. In pratica, ciò avrebbe azzerato i mandati già svolti, consentendo all’allora Presidente di ricandidarsi nonostante avesse già governato per due mandati. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma. La posta in gioco è di grande rilievo democratico: stabilire se una Regione possa, con una propria legge, neutralizzare un limite posto a tutela del ricambio e dell’alternanza alla guida degli enti regionali. La Corte ha tracciato un confine netto.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, sull’ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in particolare nella parte che faceva decorrere il computo dei mandati da quello in corso all’entrata in vigore della legge. La questione è stata sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla legge statale di principio n. 165 del 2004.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale campana, limitatamente alla previsione secondo cui “il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”. Quella clausola, di fatto, avrebbe consentito di non conteggiare i mandati già svolti, in contrasto con il principio statale del limite dei due mandati consecutivi, che la Regione deve rispettare.
Il principio
Una Regione non può, con una propria legge, azzerare il conteggio dei mandati già svolti dal Presidente della Giunta: il limite dei due mandati consecutivi è un principio fondamentale fissato dalla legge statale, che le Regioni sono tenute a rispettare a garanzia del ricambio democratico.
Domande e risposte
Quanti mandati consecutivi può svolgere un Presidente di Regione?
Due mandati consecutivi: dopo, non è immediatamente rieleggibile, secondo il principio fissato dalla legge statale n. 165 del 2004.
Cosa aveva previsto la legge campana?
Recependo il limite, faceva però decorrere il conteggio dei mandati dal mandato in corso al momento dell’entrata in vigore, azzerando di fatto quelli già svolti.
Perché la Corte l’ha dichiarata illegittima?
Perché quella clausola contrastava con il principio statale del limite dei due mandati, che la Regione non può neutralizzare con una propria legge.
Le Regioni possono disciplinare l’ineleggibilità del Presidente?
Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato in attuazione dell’art. 122 della Costituzione, tra cui il limite dei mandati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di eguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati.
- Art. 51 della Costituzione – accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
- Art. 122 della Costituzione – principi statali su elezione e casi di ineleggibilità degli organi regionali (primo comma).
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Vedi anche
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