Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 63 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla causa di non punibilità per i reati patrimoniali commessi tra familiari, prevista dall’art. 649 del codice penale.
Di cosa si tratta
L’art. 649 del codice penale stabilisce che alcuni reati contro il patrimonio (come furto, truffa, appropriazione indebita) non sono punibili, o sono perseguibili solo a querela, quando vengono commessi a danno di stretti familiari, ad esempio il coniuge non separato o un parente convivente. La ragione storica è evitare l’intervento del diritto penale all’interno della famiglia, lasciando spazio alla composizione interna dei conflitti. Nel caso concreto, il Tribunale di Napoli dubitava della ragionevolezza di questa disciplina, ritenendo che potesse creare disparità ingiustificate e incidere sul diritto di difesa della persona offesa. La materia era già stata affrontata dalla Corte con una precedente sentenza del 2015. Per i cittadini la posta in gioco riguarda l’equilibrio tra la tutela della vittima di un reato patrimoniale e la particolare considerazione che l’ordinamento riserva ai rapporti familiari.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 649 del codice penale, relativo alla non punibilità (o alla perseguibilità a querela) per i reati patrimoniali commessi tra determinati familiari. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli, nona sezione penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (eguaglianza e diritto di difesa della persona offesa).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Si tratta di una pronuncia in forma di ordinanza che non entra nel merito: le questioni sono state ritenute non scrutinabili per ragioni processuali. La Corte aveva già affrontato il tema con la sentenza n. 223 del 2015. L’art. 649 cod. pen. resta quindi in vigore senza un nuovo giudizio sulla sua conformità a Costituzione.
Il principio
Le questioni sulla causa di non punibilità per i reati patrimoniali tra familiari sono state dichiarate manifestamente inammissibili: la Corte non ha esaminato il merito e la disciplina dell’art. 649 cod. pen. resta in vigore.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 649 del codice penale?
Prevede che alcuni reati contro il patrimonio commessi tra stretti familiari non siano punibili o siano perseguibili solo a querela, per limitare l’intervento penale all’interno della famiglia.
Cosa significa manifesta inammissibilità?
È una forma di inammissibilità evidente, dichiarata con ordinanza, per ragioni processuali che impediscono alla Corte di esaminare il merito della questione.
La norma è stata modificata?
No. La pronuncia non incide sull’art. 649 cod. pen., che resta in vigore; la Corte non si è espressa sulla sua legittimità in questa occasione.
La Corte si era già occupata del tema?
Sì, con la sentenza n. 223 del 2015, richiamata anche dal giudice rimettente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di eguaglianza, tra i parametri invocati.
- Art. 24 della Costituzione – diritto di difesa, anche della persona offesa.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.