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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Macerata perché rivaluti la questione sull’art. 458, comma 1, c.p.p. — decorrenza del termine per chiedere il patteggiamento nel giudizio immediato — alla luce della sopravvenuta sentenza n. 270 del 2003.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Macerata (sez. distaccata di Civitanova Marche) aveva sollevato questione sull’art. 458, comma 1, c.p.p. (come richiamato dall’art. 446, comma 1, c.p.p.): la norma prevedeva che il termine per chiedere il patteggiamento decorresse dalla notifica del decreto di giudizio immediato all’imputato, non dall’ultima notifica tra imputato e difensore. La richiesta presentata dal difensore dopo la notifica all’imputato ma entro quella al difensore era stata dichiarata inammissibile.
La questione di legittimità costituzionale
Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Norma impugnata: art. 458, comma 1, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il termine per chiedere il patteggiamento decorra dall’ultima notificazione. Rimettente: Tribunale di Macerata, sez. distaccata di Civitanova Marche.
La decisione della Corte
Restituzione degli atti al giudice a quo. La sentenza n. 270 del 2003 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 458, comma 1, c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la decorrenza dall’ultima notificazione; il Tribunale deve pertanto rivalutare la situazione processuale.
Il principio
Il diritto di difesa tecnica impone che i termini per l’esercizio di facoltà processuali complesse decorrano dall’ultima notificazione — all’imputato o al difensore — così da garantire l’effettiva assistenza legale prima della scadenza del termine.
Domande e risposte
Cos’è il giudizio immediato?
L’art. 453 c.p.p. consente al PM di chiedere il giudizio immediato quando la prova è evidente: si salta l’udienza preliminare e si va direttamente a dibattimento. L’imputato ha diritto a chiedere riti alternativi entro determinati termini.
Perché la decorrenza dalla sola notifica all’imputato era problematica?
Se il difensore riceve l’avviso dopo l’imputato, il termine potrebbe essere già scaduto al momento in cui il legale può concretamente valutare il patteggiamento con il proprio assistito.
La sentenza n. 270/2003 ha risolto definitivamente il problema?
Sì: ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 458, comma 1, c.p.p. per la parte in cui non prevedeva la decorrenza dall’ultima notificazione, in linea con quanto già affermato dalla sentenza n. 120 del 2002.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza nell’accesso ai riti alternativi
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa tecnica e accesso ai riti premiali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.