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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, lettera i), della legge regionale Campania n. 9/2002, che delegava alla Giunta regionale la disciplina «in bianco» della localizzazione dei siti di trasmissione radiotelevisiva senza una previa legge-cornice del Consiglio regionale.

Di cosa si tratta

La Regione Campania aveva attribuito alla propria Giunta il potere regolamentare di localizzare i siti di trasmissione per le reti radiotelevisive pubbliche, senza che il Consiglio regionale avesse prima dettato un atto legislativo di cornice. Il Governo nazionale ha impugnato la disposizione davanti alla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 11, comma 3, lettera i), della l.r. Campania n. 9/2002, in quanto la materia «ordinamento della comunicazione» è concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) e la norma regionale — autorizzando la Giunta a disciplinare la localizzazione dei siti — violava il principio fondamentale statale di cui all’art. 2, comma 6, l. n. 249/1997, che attribuisce tale funzione all’AGCOM. Parametro: artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

La decisione della Corte

Illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, lettera i), l.r. Campania n. 9/2002. La Corte ha ritenuto che la norma regionale violi il principio fondamentale statale (art. 2, comma 6, l. n. 249/1997), che riserva all’AGCOM la predisposizione del piano nazionale di localizzazione degli impianti. La legge regionale aveva inoltre delegato in bianco alla Giunta un potere normativo in materia riservata al Consiglio regionale.

Il principio

Nella legislazione concorrente, la Regione può esercitare la potestas legislativa solo nei limiti dei principi fondamentali statali; un regolamento della Giunta regionale autorizzato «in bianco» dalla legge regionale, in materie dove lo Stato ha già posto principi fondamentali, è incostituzionale.

Domande e risposte

Cos’è la legislazione concorrente dopo la riforma del Titolo V (2001)?

Nelle materie di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) le Regioni hanno potestà legislativa piena, ma devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato; l’«ordinamento della comunicazione» rientra in questo elenco.

Cosa fa l’AGCOM in tema di localizzazione degli impianti radiotelevisivi?

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni predispone il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, nel cui ambito — sentite le Regioni — individua la localizzazione degli impianti e l’attribuzione dei siti: tale funzione è un principio fondamentale della materia.

Un regolamento della Giunta regionale può mai disciplinare la localizzazione dei siti?

Sì, ma solo in esecuzione di una legge regionale che abbia rispettato i principi fondamentali statali: una delega regolamentare «in bianco» senza previa cornice legislativa è costituzionalmente illegittima.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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