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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma che consente al giudice di autorizzare il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno ad allontanarsi dal comune per esercitare il culto religioso. La disciplina vigente già permette tale contemperamento e non viola l’art. 19 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Una persona sottoposta alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno aveva chiesto al Tribunale l’autorizzazione a spostarsi periodicamente in un altro comune per partecipare alle funzioni religiose della propria confessione, non presente nel comune di residenza obbligata. Il Tribunale di Catanzaro aveva dubitato della legittimità costituzionale della norma nella parte in cui limitava tale possibilità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7-bis della legge n. 1423 del 1956 (misure di prevenzione), in riferimento all’art. 19 della Costituzione, che garantisce il diritto di professare la propria fede religiosa e di esercitarne in privato e in pubblico il culto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la norma impugnata già consenta al giudice di bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con il diritto fondamentale all’esercizio del culto, autorizzando deroghe all’obbligo di soggiorno quando ciò sia necessario per la pratica religiosa. La norma non impone quindi un divieto assoluto ma rimette al giudice una valutazione caso per caso.

Il principio

La misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non implica un divieto assoluto di allontanarsi dal comune per esercitare il culto religioso: il giudice può autorizzare deroghe bilanciando le esigenze di prevenzione con la libertà di culto garantita dall’art. 19 della Costituzione.

Domande e risposte

Cos’è la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno?

È una misura di prevenzione personale applicata dal Tribunale a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, che obbliga il destinatario a risiedere in un determinato comune e a non allontanarsene senza autorizzazione.

Come può il sorvegliato speciale esercitare la libertà di culto?

Presentando istanza al Tribunale che ha applicato la misura, il quale valuta caso per caso se autorizzare allontanamenti periodici per la pratica religiosa, bilanciando le esigenze di sicurezza con il diritto fondamentale all’esercizio del culto.

Art. 19 Cost.: cosa garantisce esattamente?

L’art. 19 della Costituzione garantisce a tutti la libertà di professare la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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